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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12793/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), con riferimento all'art. 216 legge fallimentare: il ricorrente contestava che nella sentenza di patteggiamento il giudice avesse applicato le pene accessorie fallimentari per la durata fissa di dieci anni senza considerare gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 e della successiva interpretazione delle Sezioni Unite (sent. n. 28910/2019), che hanno riformulato il parametro edittale imponendo la determinazione concreta della durata delle pene accessorie in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la determinazione della durata delle pene accessorie fissata a dieci anni si era basata su un parametro normativo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 222/2018. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 28910/2019, la Corte ha affermato che le pene accessorie per le quali la legge indicava un termine non fisso devono essere determinate in concreto dal giudice con i criteri dell'art. 133 cod. pen. Poiché la sentenza impugnata non ha motivato la scelta della durata alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali, è stata dichiarata l'illegittimità della determinazione della durata delle pene accessorie. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinviata per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lodi - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata come base per l'emissione della sentenza di patteggiamento

  • art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciate e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" (testo originario citato nella pronuncia)

    la norma originaria stabiliva una durata fissa di dieci anni per le pene accessorie fallimentari; tale formulazione è stata ritenuta incostituzionale nella parte che fissava automaticamente il termine

  • Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018

    "ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: \"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni...\" anziché: \"...fino a dieci anni\""

    la Corte ha trasformato la cornice edittale da obbligatoria (dieci anni fissi) a massimale (fino a dieci anni), imponendo che la durata sia determinata concretamente

  • Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    le Sezioni Unite hanno stabilito che le pene accessorie previste dall'art. 216, nella riformulazione conseguente alla sentenza costituzionale, devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; e che l'applicazione di pene basata su una norma poi dichiarata incostituzionale è illegale

  • art. 133 cod. pen.

    criteri da utilizzare per la determinazione concreta della pena (grado di colpevolezza, personalità del reo, finalità rieducative, etc.), applicabili anche alla determinazione delle pene accessorie non fisse

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    motivazione invocata dal ricorrente per segnalare vizio di motivazione e violazione di legge nella sentenza impugnata

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di censura del ricorso illustrati nel testo del ricorso (richiamo procedurale sui profili impugnabili)

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F. non possono più essere automaticamente fissate a dieci anni: il termine va inteso come massimo "fino a dieci anni" e deve essere determinato concretamente dal giudice
  • Quando la determinazione della durata di una pena (principale o accessoria) si è basata su una norma poi dichiarata incostituzionale, la determinazione stessa è viziata e la decisione va annullata, anche se il termine applicato ricadrebbe nel nuovo intervallo massimo
  • Le Sezioni Unite hanno imposto che la commisurazione delle pene accessorie non fisse segua i criteri dell'art. 133 cod. pen.; pertanto il giudice deve motivare espressamente la scelta della durata in relazione agli elementi personali e al fatto concreto
  • Nei procedimenti di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le pene accessorie non sono automaticamente predefinite: il giudice deve comunque verificare e motivare la congruità e la legittimità della durata applicata alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
  • La corretta prassi processuale è, in caso di modifiche normative o di pronunce costituzionali intervenute prima della decisione impugnata, richiamare e applicare tali principi; in loro assenza o omissione è possibile ottenere l'annullamento limitato e il rinvio per rideterminazione

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