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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38100/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni nei confronti di due imputati ritenuti responsabili di furto in abitazione aggravato. Uno dei ricorrenti ha censurato il mancato proscioglimento dalla recidiva contestata ex art. 99 c.p. e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva. L'altro ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento/reintegrazione di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e per il mancato esonero dalla recidiva ex art. 99 c.p. In sostanza, i ricorsi miravano a una diversa valutazione della personalità degli imputati, della recidiva, del trattamento sanzionatorio e, per uno di essi, della circostanza attenuante invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto. In particolare, ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della recidiva reiterata e specifica per un imputato e della recidiva specifica e infraquinquennale per l'altro, valorizzando i precedenti specifici, la gravità del fatto e la dimostrata attitudine a delinquere. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso che fosse consentita in cassazione una nuova valutazione della congruità della pena, risultando la pena base già determinata al minimo edittale e sorretta da motivazione adeguata. Per l'altro imputato, ha giudicato immune da censure il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., fondato sulla mancanza di spontaneità del ravvedimento e sul carattere tardivo delle dichiarazioni confessorie. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere valorizzata quando il giudice di merito motivi sull'accresciuta pericolosità sociale desunta da precedenti specifici e dalla gravità del fatto; la valutazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L'attenuante del risarcimento o del ravvedimento post delictum richiede elementi effettivi di spontaneità e tempestività; può essere negata se le dichiarazioni o la condotta riparatoria intervengono in fase avanzata delle indagini e non esprimono un autentico ravvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nel testo come base normativa della recidiva contestata ai ricorrenti.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Richiamato nel testo come attenuante negata a uno degli imputati.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già vagliate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dal giudice di merito.
  • La recidiva può essere confermata quando il giudice valorizzi precedenti specifici, vicinanza temporale tra i fatti e gravità del reato, traendone un giudizio non arbitrario di maggiore pericolosità o attitudine a delinquere.
  • Il sindacato della Cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato ai casi di manifesta illogicità o arbitrio; non è consentita una nuova valutazione di merito della congruità della pena.
  • L'attenuante collegata al ravvedimento o alla riparazione post delictum non è riconoscibile quando manchino spontaneità e tempestività della condotta, specie se la collaborazione interviene in una fase avanzata delle indagini.
  • All'inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in difetto di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaOnere della prova

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