Ordinanza n. 2689/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Roma dell’11 marzo 2026, notificato in pari data, di revoca del nulla osta per lavoro subordinato stagionale, Prot. N° P-RM/L/Q/2023/105885, rilasciato in data 15 settembre 2023, a seguito di richiesta nulla osta per lavoro subordinato stagionale, presentata dal signor-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato il 15 settembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Roma dell'11 marzo 2026 che aveva revocato il nulla osta per lavoro subordinato stagionale. La revoca era motivata da due ragioni ostative: il mancato perfezionamento del requisito alloggiativo, poiché la richiesta relativa all'alloggio risultava soltanto formalizzata sul portale RIA e non ancora presentata presso l'ufficio tecnico del Comune di Roma; e l'incompletezza dell'asseverazione relativa al requisito economico dell'impresa, in quanto priva di indicazioni sulla capacità economica, sull'identità dei lavoratori interessati, sulla capacità patrimoniale, sull'equilibrio economico-finanziario, sul numero dei dipendenti già impiegati e sul tipo di attività svolta. Il ricorrente ha successivamente depositato un certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Anzio il 24 marzo 2026, mentre l'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, allo stato degli atti e fatta salva la valutazione definitiva nel merito, che il ricorso non presentasse un fumus boni iuris sufficiente. Il sopravvenuto certificato di idoneità alloggiativa non superava, secondo il giudice, il profilo relativo all'asseverazione economica, che appariva effettivamente incompleta almeno con riguardo ad alcuni elementi richiesti dall'amministrazione, tra cui il numero dei lavoratori già impiegati dalla ditta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
secondo quanto prescritto dall’art.22 c.5 quater T.U. Immigrazione
La Prefettura ha richiamato la disposizione quale base della revoca del nulla osta in presenza della permanenza di motivi ostativi relativi ai requisiti alloggiativo ed economico.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La norma disciplina la domanda cautelare; il TAR ha respinto la richiesta di sospensione ritenendo insufficiente, prima facie, il fumus boni iuris.
circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 3/2022 del 5 luglio 2022
circolare 3/2022 del 05.07.2022
È richiamata quale modello di riferimento per i contenuti dell'asseverazione relativa alla capacità economica dell'impresa.
Massime di principio
- In sede cautelare, la produzione sopravvenuta di un certificato di idoneità alloggiativa non è sufficiente a fondare la sospensione della revoca del nulla osta quando permanga autonomamente un'asseverazione economica incompleta rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione.
- Il giudizio cautelare può respingere la domanda di sospensione sulla base di una valutazione prima facie dell'incompletezza documentale, restando salva la possibilità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
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