Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato la decisione impugnata che, a seguito di concordato in appello, aveva ridotto la pena a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento del concordato in appello, aveva ridotto la pena inflitta per detenzione/cessione di stupefacenti. L'unico motivo dedotto censurava il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediatamente evidente nonostante l'accordo sulla pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché, nel concordato in appello, il ricorso è consentito solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono invece deducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena se non si traducono in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di stupefacenti per cui l'imputato è stato ritenuto colpevole
disciplina il concordato in appello; nel suo ambito il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia
la mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono deducibili solo le censure che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche questioni di merito già rinunciate.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non costituisce motivo ammissibile di ricorso per cassazione contro la decisione emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che la doglianza si traduca in una reale difformità della pronuncia rispetto ai limiti dell'accordo o in un profilo di invalidità del concordato.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non sono autonomamente deducibili in cassazione quando non integrino illegalità della sanzione, cioè quando la pena resti entro i limiti edittali e sia conforme al tipo legale previsto.
Come è indicizzato
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