Ordinanza n. 528/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 433 di Registro, Seduta del 03.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 04.12.2025 al 18.12.2025, avente per oggetto: “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1 – CUP J17H24001430004: approvazione del progetto esecutivo in unica fase, ai sensi dell’art. 41, comma 5, D.Lgs. 36/2023” (All.to 01), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. E specificatamente: Progetto esecutivo in unica fase concernente la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1 ” – tratto di circa 300 m. di lunghezza e 5.000 mq. di superficie, comprensivo delle Relazioni tecniche e degli elaborati progettuali allegati alla Deliberazione G.C. n. 433 del 03.12.2025, quali parti integranti e sostanziali: i) documenti generali; ii) elaborati grafici; iii) stato di fatto; iv) progetto; v) raffronto; vi) sicurezza, unitamente al “Quadro economico di progetto ” costituito dalla Sezione A) Lavori; Sezione B) Somme a disposizione – importo complessivo dell’intervento €. 792.000,00, impegnato al Bilancio al Cap. 21005024762 “Sistemazione marciapiedi e eliminazione barriere architettoniche infrastrutture stradali” – impegni 2537 e 2538 reimputati anno 2025 e relativi sotto impegni (All.to 02); 3. Verbale di verifica tecnica del progetto prot. n. 209810 del 02.12.2025, redatto dal RUP Arch. Luca Noseda e sottoscritto digitalmente dal progettista Arch. Gianmarco Martorana (All.to 03); 4. Verbale di Validazione del progetto esecutivo (senza data) a firma del RUP Arch. Luca Noseda; 5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30.12.2024 avente per oggetto l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), riguardante la “Riqualificazione di Lungo Lario Trieste nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Alcide De Gasperi – Lotto funzionale 1” (All.to 05); 6. Determinazione Settore Opere Pubbliche – Servizio Edilizia Pubblica Reg. di settore n. 647 – reg. generale n. 3524 del 30.12.2025, avente per oggetto l’affidamento dei lavori all’Operatore economico AVR Spa, Via Francesco Tensi n. 116, Roma per un importo netto di €. 438.554,18 di cui €. 194.851,79 per costo della manodopera ed €. 9.199,97 per oneri della sicurezza per un importo lordo pari ad €. 482.409,60 – affidatario dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade e servizio neve anni 2025 – 2026 – 2027 – reparto 5 – Determina n. 1402/2025 (All.to 06). nonche’ per il risarcimento del danno; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.3.2026 : 1. Deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 29.12.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 30.12.2025 al 14.01.2026, avente per oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19)” (All.to 01); 2. Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del canone di concessione per occupazione di aree e spazi a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 816 e 837 L. 160/19), con specifico riferimento all’art. 25 - Sospensione e revoca della concessione - ed in particolare il comma 3: Omissis... “la concessione può essere revocata e sospesa senza oneri per il Comune nel caso in cui l’occupazione sia di pregiudizio alla esecuzione di lavori non differibili su immobili e/o spazio pubblico direttamente e/o indirettamente interessati dalla occupazione stessa”; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se, allo stato, non noto. nonche’ per il risarcimento del danno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.4.2026 : delle note del Comune di Como - Settore Patrimonio e Smart City, a firma del Direttore Ing. Giovanni Fazio, prot. n. 41467 e n. 41472 del 07.03.2026 di “...chiusura del procedimento avviato per la sospensione temporanea del dehor in Lungo Lario Trieste 28 per lavori di riqualificazione Lungo Lario Trieste”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di Lungo Lario Trieste, atti progettuali e atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, modifiche al regolamento comunale sull'occupazione di spazi pubblici e comunicazioni relative alla chiusura del procedimento per la sospensione temporanea di dehor
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e proponendo anche domanda risarcitoria, la deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di un tratto di Lungo Lario Trieste, unitamente agli elaborati progettuali, ai verbali di verifica e validazione, al documento di indirizzo della progettazione e all'affidamento dei lavori. Con un primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione consiliare recante modifiche al regolamento comunale sull'occupazione degli spazi pubblici e il regolamento, in particolare la disposizione che consente la sospensione o revoca della concessione quando l'occupazione pregiudichi lavori non differibili su immobili o spazi pubblici. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato le comunicazioni comunali del 7 marzo 2026 concernenti la chiusura del procedimento avviato per la sospensione temporanea di un dehor. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di merito dedotti contro gli atti principali né quelli relativi al primo ricorso per motivi aggiunti. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato atti indirizzati ad altre società, relativi a dehor distinti, sostenendone verosimilmente la lesività; il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame ha ritenuto fondate le eccezioni dell'amministrazione, soprattutto con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti. Le comunicazioni impugnate erano indirizzate rispettivamente ad altre società, titolari dei dehor situati ai civici 30 e 28 di Lungo Lario Trieste, e comunicavano il venir meno delle ragioni delle precedenti diffide al rilascio dell'area, in conseguenza del posticipo dei lavori. La ricorrente non ha documentato di essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico e gli atti, comunque, erano privi di lesività nei suoi confronti. Per tali ragioni l'impugnazione degli atti con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata ritenuta prima facie inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, con conseguente rigetto della relativa istanza cautelare. L'ordinanza non contiene una valutazione autonoma espressa del fumus e del periculum rispetto agli atti principali o al primo ricorso per motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il provvedimento si limita a respingerla sulla base della ritenuta carenza, prima facie, di legittimazione e interesse rispetto agli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
art. 1, commi 816 e 837, l. 160/2019
È richiamato quale fondamento normativo del regolamento comunale relativo all'occupazione degli spazi pubblici, all'esposizione pubblicitaria e ai canoni patrimoniali; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione.
Massime di principio
- È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, l'impugnazione di atti non indirizzati al ricorrente quando quest'ultimo non dimostri di essere titolare della posizione giuridica incisa dall'atto.
- Un atto amministrativo privo di lesività attuale nei confronti del ricorrente non può fondare una domanda cautelare, anche se collegato a una vicenda amministrativa potenzialmente incidente sull'attività economica del ricorrente.
- Nella fase cautelare il giudice può respingere la domanda sulla base di eccezioni preliminari che, a un primo sommario esame, evidenzino il difetto di legittimazione o di interesse a ricorrere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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