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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06050/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla recidiva e sulla sua asserita incompatibilità con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva ex art. 99 c.p. Sosteneva, in sostanza, che fosse contraddittorio riconoscere la recidiva e, al contempo, concedergli le circostanze attenuanti generiche, valorizzate dalla Corte territoriale in ragione della sua successiva collaborazione con la giustizia e dell'allontanamento dall'ambiente criminale. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, rilevando che la recidiva era giustificata dai numerosi precedenti penali, anche specifici, e dal breve intervallo temporale tra le condanne definitive e i nuovi fatti, mentre le attenuanti generiche erano state correttamente riconosciute per ragioni diverse e non incompatibili.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è ritenuta correttamente applicabile in presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, e di un breve lasso temporale tra le pregresse condanne definitive e i nuovi fatti contestati; il suo riconoscimento non è di per sé incompatibile con la concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Massime di principio

  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice valorizzi precedenti penali numerosi e specifici e la prossimità temporale tra precedenti condanne e nuovi fatti, senza che ciò escluda la valutazione di elementi favorevoli ai fini delle attenuanti generiche.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile, di per sé, con l'applicazione della recidiva, purché il giudice dia conto di presupposti e finalità differenti delle due valutazioni.
  • La censura che prospetta una pretesa contraddittorietà tra recidiva e attenuanti generiche è manifestamente infondata se non confronta specificamente le autonome ragioni poste a base dei due giudizi.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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