Cassazione Civile, Ordinanza n. 07869/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società, dopo aver intimato un precetto per il pagamento di una somma modesta in forza di decreto ingiuntivo, si è vista opporre dal debitore una contestazione davanti al Tribunale. Il debitore aveva dedotto, tra l'altro, il rifiuto ingiustificato di ricevere il pagamento, l'erroneo calcolo dell'importo richiesto, la mancanza di prova della cessione del credito e un vizio della procura rilasciata dal creditore nell'atto di precetto. La società intimante, costituendosi, aveva eccepito preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace. Il Tribunale, però, ritenuto che il credito fosse stato integralmente soddisfatto mediante pagamento in corso di causa e che tale circostanza fosse assorbente rispetto a tutte le questioni, anche preliminari, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'opposizione, qualificata come opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e ha compensato integralmente le spese. Contro tale decisione la società ha proposto regolamento di competenza, deducendo un solo motivo, cioè che, trattandosi di opposizione a precetto per euro 1.441,06, la competenza per valore spettasse al Giudice di pace; inoltre, in via subordinata, ha censurato la declaratoria di cessazione della materia del contendere sostenendo che mancasse il presupposto dell'accordo tra le parti sul mutamento della situazione sostanziale. La Corte ha ritenuto il regolamento inammissibile perché, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, ogni questione sulla competenza diventa priva di rilevanza e la statuizione pregiudiziale sulla cessazione preclude anche il regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che, quando il giudice di merito dichiara cessata la materia del contendere, la questione di competenza non è più scrutinabile perché la statuizione sulla cessazione ha natura pregiudiziale e assorbe il tema della competenza. Ha quindi condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla parte per sostenere la competenza per valore del Giudice di pace in relazione alla controversia
la controversia di merito era stata qualificata dal Tribunale come opposizione all'esecuzione/precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato anche al regolamento di competenza, con obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto accertamento pregiudiziale che definisce la lite, rende inammissibile il regolamento di competenza perché la questione sul giudice competente perde rilevanza decisoria.
- L'impugnabilità di una sentenza dipende dalla natura e dall'oggetto della decisione adottata, non dalla sua asserita correttezza nel merito.
- Il regolamento di competenza ha ad oggetto esclusivamente la questione della competenza e non consente di riesaminare statuizioni che abbiano già definito il rapporto controverso sotto altro profilo assorbente.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica anche al regolamento di competenza, poiché si tratta di rimedio di natura impugnatoria.
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