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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali per difesa in procedimenti penali, già proposta in un precedente giudizio introdotto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e dichiarato inammissibile per errore di rito. Il professionista ha poi riproposto la domanda davanti al Tribunale con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nel rito sommario di cognizione. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda fosse identica a quella già pendente in altro giudizio, ha dichiarato la litispendenza, cancellato la causa dal ruolo e condannato il ricorrente alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con il ricorso per regolamento di competenza il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 39 c.p.c. per insussistenza dei presupposti della litispendenza, contestando identità soggettiva e oggettiva tra le cause; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., sostenendo che su spese e responsabilità aggravata non si potesse provvedere con ordinanza e che, comunque, il giudice avrebbe dovuto disporre il passaggio dal rito sommario al rito ordinario prima di definire la questione di litispendenza.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto illegittima la declaratoria di litispendenza resa dal Tribunale nel rito sommario senza previa conversione del procedimento al rito ordinario/cognizione piena, poiché la questione di litispendenza richiedeva un’istruzione non sommaria. Di conseguenza ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trani, in persona di altro magistrato, anche per le spese del regolamento di competenza. È stato fissato il termine di 60 giorni dalla comunicazione per la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza richiede il rispetto dei presupposti legali; nel caso concreto la relativa questione non poteva essere definita nel rito sommario senza previa conversione al rito ordinario.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la statuizione sulle spese, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese, senza decisività autonoma nella motivazione accolta.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna per responsabilità processuale aggravata; la Corte evidenzia che tale pronuncia non poteva essere resa senza corretta gestione del rito.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Indica il rito utilizzato nel primo giudizio per la domanda di compensi professionali, poi dichiarata inammissibile per errore sul rito.

  • art. 702-bis c.p.c.

    La domanda è stata riproposta con ricorso ai sensi del rito sommario di cognizione.

  • art. 702-ter, comma 3, c.p.c.

    Quando nel rito sommario emerge una questione che richiede istruzione non sommaria, il giudice deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale esempio di questione pregiudiziale che, nel rito sommario, impone il passaggio al rito ordinario.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore ipotesi in cui l’istanza di arresto o di effetto preclusivo rispetto ad altra sentenza impugnata richiede istruzione non sommaria.

  • D.lgs. 5/2003, art. 19, comma 3

    Richiamato in via analogica per affermare che, anche nei riti speciali sommari, le questioni di competenza/litispendenza/continenza impongono la prosecuzione con cognizione piena.

  • Corte cost. 253/2020

    Citata per confermare irragionevolezza di una definizione in rito di questioni impedienti senza mutamento del rito quando occorre cognizione piena.

Massime di principio

  • Nel rito sommario di cognizione, quando emerge una questione che richiede accertamenti non compatibili con l’istruzione sommaria, il giudice non può chiudere il procedimento con una decisione immediata sulla questione impediente, ma deve disporre la prosecuzione secondo il rito ordinario/cognizione piena.
  • La declaratoria di litispendenza non può essere validamente adottata nel rito sommario se la sua verifica presuppone un approfondimento istruttorio non sommario; in tal caso il giudice deve prima mutare il rito.
  • Le questioni di competenza, litispendenza o continenza, quando insorgono in un procedimento sommario, sono trattate come questioni impedienti che impongono il passaggio alla cognizione piena prima della decisione.
  • La condanna alle spese e alla responsabilità processuale aggravata non può fondarsi su una definizione del procedimento adottata in violazione delle regole sul rito, dovendo il giudice prima assicurare il corretto assetto processuale della causa.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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