Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva annullato, per difetto di motivazione, un avviso di rettifica della rendita catastale emesso in relazione a un aerogeneratore/pala eolica, nell'ambito di procedura DOCFA. L'Ufficio sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto perché fondato sul richiamo al valore di 1 euro per kW desunto da un sito internet privato. Nel ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, assumendo che, trattandosi di rettifica basata su una mera rivalutazione tecnica del bene, la motivazione per relationem a dati reperibili su un sito agevolmente conoscibile era sufficiente e che la CTR aveva confuso la motivazione dell'atto con la fondatezza sostanziale della stima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di classamento catastale e procedura DOCFA, quando la rettifica della rendita deriva da una diversa valutazione tecnica del bene e l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali indicati dal contribuente, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita, anche mediante rinvio a dati conoscibili. Ha quindi censurato la CTR per avere sovrapposto la motivazione discorsiva dell'atto alla sua motivazione sostanziale e per avere considerato, ai fini del vizio motivazionale, l'affidabilità del sito richiamato, profilo che attiene al merito della stima e non alla sufficienza della motivazione formale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è soddisfatto, in caso di rettifica catastale DOCFA derivante da diversa valutazione tecnica, con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; la motivazione può essere resa per relationem a dati agevolmente conoscibili dal contribuente.
Richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina speciale dell'art. 7 della L. 212/2000 nel caso di specie.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Indicato come base normativa della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.
Indicato come disciplina regolamentare della procedura DOCFA.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento o di rettifica della rendita è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum, anche mediante rinvio a elementi tecnici o dati pubblicamente conoscibili.
- Quando la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica del bene, non è necessaria una motivazione analitica delle ragioni di merito se gli elementi di fatto non sono contestati o disattesi dall'Ufficio.
- Va distinta la motivazione discorsiva dell'atto, cioè l'enunciazione delle ragioni poste a base del provvedimento, dalla motivazione sostanziale, cioè la fondatezza nel merito di tali ragioni: il controllo giudiziale sul requisito motivazionale riguarda la prima, mentre le contestazioni sulla credibilità o affidabilità della base tecnica investono la seconda.
- Il richiamo, nell'atto impositivo, a fonti tecniche o dati reperibili su un sito internet può integrare una motivazione per relationem, purché tali dati siano conoscibili dal destinatario; l'eventuale insufficienza o inattendibilità di tali dati va dedotta come censura sul merito della stima, non come vizio della motivazione formale.
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