Parere n. 316/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Farmacia Giglioli S.r.l., contro il Comune di Campi Bisenzio e nei confronti di Farmapiana S.p.A., dell’Azienda Unità sanitaria locale Toscana Centro, della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL Toscana), nonché dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Firenze e di Federfarma Firenze per l’annullamento: a) della deliberazione della Giunta comunale di Campi Bisenzio (FI), n. 327 del 23 dicembre 2024; b) di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o successivo e/o comunque connesso, ivi compreso il parere favorevole, dal contenuto ignoto, reso dall’Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento del farmaco, con nota n. 79174 del 12 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Campi Bisenzio n. 327 del 23 dicembre 2024, relativa alla revisione della pianta organica delle farmacie comunali, all’istituzione della sede n. 15 e alla ridefinizione dei confini di sedi esistenti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale deducendo: la mancata richiesta del parere di Federfarma Firenze; la violazione della disciplina sull’istituzione delle sedi farmaceutiche e l’erroneità del dato demografico utilizzato per giustificare la nuova sede n. 15; carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti e sviamento; l’illegittimità del trasferimento dell’ambito della sede n. 11 entro l’area della sede n. 7 e delle modifiche alle sedi nn. 7, 11, 3, 9 e 12; difetto di motivazione; violazione del principio di imparzialità e conflitto di interessi del Comune. Nel corso del procedimento il Comune di Campi Bisenzio ha notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, determinando la trasposizione della controversia dinanzi al T.A.R. Toscana.
Il parere
La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla revisione della pianta organica delle farmacie, all’istituzione della nuova sede n. 15, alla modifica dei confini delle sedi esistenti e ai vizi procedimentali denunciati. Ha rilevato che l’opposizione comunale era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato conseguentemente trasposto al T.A.R. Toscana, dove risultava pendente con n. R.G. 202502122. Per effetto della trasposizione, il ricorso straordinario è divenuto improcedibile.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione al giudice amministrativo
L’opposizione del Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. La conseguente trasposizione del ricorso al T.A.R. Toscana comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario con trasposizione al giudice amministrativo
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina la trasposizione della controversia dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente e rende improcedibile il ricorso straordinario.
funzione consultiva vincolante del Consiglio di Stato
Il Ministero della salute ha richiamato il ruolo consultivo vincolante del Consiglio di Stato, ma la Sezione ha definito l’affare per improcedibilità conseguente alla trasposizione.
art. 16 legge regionale Toscana n. 16/2000
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo alla dedotta mancata richiesta del parere di Federfarma Firenze; la questione non è stata esaminata nel merito.
Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione all’istituzione della nuova sede farmaceutica e alla modifica delle sedi; la Sezione non ha esaminato tali censure.
È stato invocato in relazione all’istituzione della sede farmaceutica n. 15; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
È stato richiamato in relazione al trasferimento della sede n. 11 nell’ambito della sede n. 7; il motivo non è stato esaminato.
art. 97 Cost.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di imparzialità e un conflitto di interessi del Comune; la censura non è stata valutata per effetto della trasposizione.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al giudice amministrativo e rende improcedibile il procedimento consultivo davanti al Consiglio di Stato.
- Quando il ricorso straordinario è trasposto al tribunale amministrativo regionale, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito dedotti contro l’atto impugnato.
Revisione della pianta organica delle farmacie comunali e trasposizione del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una farmacia privata contro la deliberazione della Giunta comunale di Campi Bisenzio n. 327 del 23 dicembre 2024. L’atto aveva disposto la revisione della pianta organica delle farmacie comunali, istituendo la nuova sede n. 15, denominata “Il Rosi”, e modificando i confini di alcune sedi già esistenti.
Contenuto della deliberazione impugnata
La deliberazione comunale aveva utilizzato quale riferimento demografico la popolazione residente al 1° ottobre 2024, pari a 47.966 abitanti, traendone il dato residuo ritenuto idoneo a giustificare l’istituzione della nuova sede n. 15. Erano inoltre stati modificati gli ambiti territoriali di alcune sedi, tra cui il trasferimento dell’ambito della sede n. 11 entro l’area della sede n. 7 e la rimodulazione delle aree pertinenti alle sedi nn. 3, 9 e 12.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La farmacia ricorrente, titolare della sede n. 1, aveva dedotto:
- la mancata richiesta del parere di Federfarma Firenze, in violazione dell’art. 16 della legge regionale Toscana n. 16/2000;
- la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1968 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 1275/1971, nonché carenza di istruttoria e travisamento del dato demografico, con riguardo all’istituzione della sede n. 15;
- ulteriori profili di sviamento, carenza di istruttoria e travisamento in relazione alla nuova sede;
- la violazione dell’art. 5 della legge n. 362/1991, difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica con riguardo al trasferimento della sede n. 11 nell’ambito della sede n. 7;
- la violazione dell’art. 2 della legge n. 475/1968 e ulteriori vizi istruttori e motivazionali in relazione alle modifiche delle sedi nn. 7 e 11;
- la violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., ingiustizia manifesta e conflitto di interessi del Comune.
Attività istruttoria e opposizione dell’amministrazione
Il Ministero della salute ha riferito che il Comune aveva richiesto i pareri alle strutture indicate dall’art. 2 della legge n. 475/1968. L’Azienda USL Toscana Centro aveva formulato richieste integrative e successivamente espresso parere favorevole. L’Ordine dei farmacisti della provincia di Firenze aveva espresso parere positivo sull’istituzione della nuova sede, ma contrario alle variazioni proposte dall’amministrazione.
Il Comune di Campi Bisenzio ha notificato il 26 giugno 2025 opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. La trasposizione della controversia al T.A.R. Toscana risultava iscritta al n. R.G. 202502122.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione comunale e ha rilevato che la controversia era stata trasposta dinanzi al T.A.R. Toscana. In conseguenza della trasposizione, il ricorso straordinario non poteva più essere esaminato in sede consultiva ed è stato dichiarato improcedibile.
La Sezione non ha quindi esaminato nel merito né la legittimità dell’istituzione della sede n. 15, né la correttezza del dato demografico, né le censure relative alla modifica dei confini e al decentramento delle sedi farmaceutiche, né i dedotti vizi di istruttoria, motivazione, sviamento, imparzialità e conflitto di interessi.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per effetto della trasposizione al T.A.R. Toscana.
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