Cassazione Penale, Sentenza n. 39963/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, riformando la pronuncia del Tribunale di Benevento, confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (7 mesi, con sospensione condizionale), concedeva il beneficio della non menzione e disponeva la confisca fino a concorrenza di euro 598.819,05 su denaro nella disponibilità della M.C.1 s.r.l. o, in caso di incapienza, su beni della ricorrente. Due motivi principali: (1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) per avere la Corte d'appello disposto la confisca obbligatoria in appello senza impugnazione del pubblico ministero; (2) doglianza sulla valutazione della responsabilità penale e dei relativi oneri di allegazione, con la tesi difensiva che la crisi di liquidità aziendale avrebbe giustificato o scusato l'inadempimento tributario (richiamando art. 43 c.p. e art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il secondo motivo (diniego della causa di non punibilità o scriminante connessa alla crisi di liquidità) è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità e perché la sentenza di merito aveva fornito motivazione congrua: la crisi non risultava non imputabile all'imprenditrice né documentata in modo da escludere la volontarietà dell'inadempimento. Il primo motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato che il giudice d'appello, in assenza di gravame del pubblico ministero, non può disporre in appello la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 non ordinata dal primo grado, essendo operante il divieto di reformatio in peius; l'omissione può essere sanata solo in sede di esecuzione (art. 676 c.p.p.). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca; il resto della decisione è inammissibile o confermato secondo quanto esposto.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma che individua il reato a carico della ricorrente; la condanna è stata confermata in ordine all'imputazione sostanziale
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Prevede la confisca per equivalente obbligatoria del profitto/valore; la Corte ha ritenuto che tale confisca, se non disposta in primo grado, non possa essere introdotta in appello senza gravame del PM
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la norma impedisce al giudice di appello di peggiorare la posizione processuale dell'imputato e, secondo la Corte, si estende anche all'applicazione di misure ablative nuove o più gravose non impugnate dal PM
art. 676 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla confisca omessa in sede di cognizione, consentendo di colmare l'omissione solo in esecuzione e non in appello
art. 43 cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione a cause che incidono sulla responsabilità penale; la Corte non ha ritenuto sussistere la scriminante/diminuzione di colpevolezza sulla base degli elementi prodotti
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione agli oneri di allegazione; la Corte ha ritenuto inidonea e non sufficientemente specifica l'allegazione difensiva sulla crisi di liquidità
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può aggravare la posizione patrimoniale dell'imputato disponendo in appello una confisca obbligatoria che non sia stata pronunciata in primo grado, salvo impugnazione del pubblico ministero: l'omissione si rimedierà in sede esecutiva (art. 676 c.p.p.).
- La confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 richiede accertamenti di fatto (ineseguibilità della confisca diretta, entità del profitto) che devono essere dimostrati; tali accertamenti non possono essere introdotti in peius in sede di appello senza il gravame del PM.
- La mera crisi di liquidità dell'impresa non è di per sé causa esimente o scusante dell'inadempimento tributario: occorre provare che la crisi sia stata imponderabile, non imputabile all'imprenditore e tale da rendere impossibile reperire risorse anche dopo aver esperito tutte le misure idonee, incluse quelle con sacrificio del patrimonio personale.
- L'onere di allegazione e probatorio sulla non imputabilità della crisi grava sul debitore/imprenditore: documenti contabili, bilanci, atti di concordato, testimonianze puntuali e prova dell'esaurimento di misure alternative sono essenziali.
- In sede di impugnazione, chi contesta la motivazione di merito deve affrontare criticamente tutti i punti decisivi della sentenza; censure generiche o selettive rischiano l'inammissibilità o l'insuccesso.
- Se la confisca è omessa in primo grado, le parti interessate (anche la difesa) possono ottenere la declaratoria di omissione e far valere il rimedio in sede esecutiva; per evitare incertezza, il PM deve impugnare se intende ottenere l'ablazione patrimoniale già in appello.
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