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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22433/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colina era destinatario di un decreto penale di condanna per violazione degli artt. 81 cod.pen. e 189 commi 1, 6 e 7 del Codice della Strada; avendo chiesto la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., il G.i.p. ha proceduto alla sostituzione e, ritenendo che nel decreto penale vi fosse un'omissione materiale, ha applicato ex art. 130 cod. proc. pen. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 2 e mesi 6 (misura minima). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che l'art. 130 è applicabile solo per omissioni formali e per statuizioni la cui specie e durata siano predeterminate dalla legge; la sospensione della patente, sebbene obbligatoria in astratto, richiede valutazione discrezionale sulla durata, per cui la sua omissione non è un mero errore materiale ma un errore di giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 25 novembre 2025 nella sola parte in cui aveva disposto la sospensione della patente di guida, ritenendo che l'art. 130 cod. proc. pen. non potesse essere usato per integrare una sanzione accessoria la cui durata è soggetta a valutazione discrezionale del giudice. La statuizione impugnata è stata eliminata; il resto del provvedimento (in particolare la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità già chiesta) rimaneva fuori dalla correzione ex art. 130.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La procedura di correzione dell'errore materiale è ammessa solo per omissioni o errori formali/tecnico-esecutivi che non incidono sulla decisione sostanziale; non è utilizzabile per modificare o integrare decisioni già adottate quando ciò richiede valutazione discrezionale del giudice

  • art. 459 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura attraverso cui l'interessato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con altre misure (qui: lavoro di pubblica utilità); il G.i.p. doveva limitarsi a decidere su tale richiesta quando essa era stata tempestivamente proposta

  • art. 56-bis legge 24/11/1981 n. 689

    Prevede il lavoro di pubblica utilità quale possibile misura sostitutiva della pena detentiva; norma richiamata come base per la sostituzione della pena richiesta dall'imputato

  • art. 189 Codice della Strada, commi 6 e 7

    Stabilisce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per specifiche fattispecie di guida (obbligatoria ex lege quanto alla specie), ma la durata della sospensione va graduata dal giudice in base a criteri di congruità, quindi non è sempre predeterminata nel quantum

  • art. 111 Cost.

    Rilevato per affermare che il decreto penale di condanna è assimilabile alla sentenza di condanna e quindi soggetto ai rimedi previsti, incluso il potere di impugnazione del Pubblico Ministero

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso per cassazione; richiamata nella prospettiva che il Pubblico Ministero avrebbe potuto impugnare il decreto penale di condanna per omissione della pena accessoria

  • artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione all'incidente di esecuzione: quando una condanna irrevocabile ha omesso una pena accessoria predeterminata nella durata, il giudice dell'esecuzione, su iniziativa del PM, può porre rimedio con le forme dell'incidente di esecuzione

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare le modalità dell'incidente di esecuzione da seguire nel caso di omissione di pene accessorie quando ciò sia consentito dalle regole (ma non applicabile se la durata non è predeterminata)

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata a proposito dell'incompletezza del dispositivo e del divieto di "reformatio in peius": l'illegittima aggiunta/modifica di una pena in peius è limitata e non giustifica l'uso di art. 130 per correggere omissioni che incidono sul merito della decisione

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. è ammessa solo per omissioni o errori di natura formale o tecnico-esecutiva che non modificano la decisione sostanziale del giudice.
  • Una pena o sanzione accessoria prevista "ex lege" può essere aggiunta con art. 130 solo se sia predeterminata nella specie e nella durata, in modo da non richiedere alcuna valutazione discrezionale del giudice.
  • L'omissione di una sanzione accessoria la cui durata deve essere graduata dal giudice è un errore di giudizio non emendabile con la procedura di cui all'art. 130; in tali casi la correzione comporterebbe una modifica essenziale della decisione.
  • Se il decreto penale di condanna è irrevocabile (non opposto), non può essere integrato con art. 130 per aggiungere sanzioni discrezionali; eventuali rimedi spettano al Pubblico Ministero (impugnazione per Cassazione) o, se applicabile, al giudice dell'esecuzione mediante incidente di esecuzione quando la pena accessoria è predeterminata nella durata.
  • In situazioni analoghe il difensore deve valutare tempestivamente l'opposizione o chiedere gli strumenti processuali appropriati (opposizione al decreto penale, ricorso del PM, incidente di esecuzione) piuttosto che confidare in una integrazione ex art. 130 quando la sanzione richiede apprezzamento discrezionale.

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