Cassazione Penale, Ordinanza n. 00734/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte esamina il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per una falsa attestazione resa nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva, in sostanza, censure sulla ricostruzione del fatto, sulla valutazione del materiale probatorio, sull'accertamento del dolo e sul trattamento sanzionatorio, sostenendo anche la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Cassazione rileva che tali doglianze investono profili riservati al giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e non manifestamente illogica. In particolare, il dolo era stato desunto dall'indicazione, nell'istanza, di un importo di gran lunga inferiore a quello effettivamente percepito e dall'omessa indicazione delle somme percepite dal padre dell'istante e dagli stretti familiari conviventi; inoltre, la sentenza di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le concrete modalità della condotta e la reiterazione della falsa attestazione in un breve arco temporale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto, delle prove e del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e immune da manifesta illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta insussistente sulla base delle concrete modalità della condotta e della reiterazione della falsa attestazione in un breve arco temporale, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una nuova valutazione del fatto, delle prove o del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- Il dolo può essere desunto da indicatori fattuali come la consapevole indicazione di dati economici significativamente inferiori a quelli reali e l'omissione di informazioni rilevanti richieste ai fini dell'istanza presentata.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivata quando il giudice di merito valorizzi le concrete modalità della condotta e la sua eventuale reiterazione in un breve arco temporale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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