Cassazione Penale, Sentenza n. 3401/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la qualificazione giuridica del fatto contestato, sostenendo che l'azione dovesse essere qualificata come lesione aggravata dall'uso di arma e non come tentato omicidio. Contestava l'idoneità e l'univocità dell'azione a manifestare l'animus necandi: l'arma avrebbe avuto capacità offensiva più limitata, l'attacco sarebbe stato superficiale e non continuato, vi sarebbero state lacune investigative (assenza di esami sull'arma), mancato occultamento e presenza di testimoni che avvalorerebbero una versione alternativa. Inoltre impugnava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che lo stato di incensuratezza, la vita anteriore e l'integrale risarcimento del danno giustificassero il riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio e del reato strumentale di porto ingiustificato di arma impropria in continuazione, ritenendo legittima la valutazione di merito che aveva desunto l'animus necandi da elementi indiziari (potenzialità offensiva dell'arma, forza del colpo, sede del trauma al collo, insistenza nell'aggressione, minacce pregresse e movente). Ha altresì ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche, motivato dal giudice del merito con specifici indici ostativi (mancata emenda, perseveranza persecutoria, inquinamento probatorio). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito come giudizio di fatto; in sede di legittimità è sindacabile solo che la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati.
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha disposto tale condanna.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede i fatti: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, salvo vizio di motivazione o carenza logico-argomentativa.
- L'animus necandi può essere provato indirettamente mediante elementi di fatto (arma idonea, forza del colpo, sede della lesione, persistenza dell'azione, minacce precedenti e movente). Se questi elementi sono adeguatamente motivati dal giudice, la qualificazione come tentato omicidio è legittima.
- Contestare la qualificazione come tentato omicidio richiede dimostrare che l'azione non aveva, nella prospettiva dell'agente, una non equivoca potenzialità letale o fornire elementi specifici che rendano più plausibile una diversa interpretazione dei fatti; mere alternative ricostruttive della difesa, non corroborate da elementi nuovi o da errori motivazionali del giudice, non bastano in Cassazione.
- La mancata acquisizione di accertamenti tecnici sull'arma o lacune investigative non sono automaticamente decisive: la loro rilevanza dipende dal complesso probatorio e dalla capacità del giudice di merito di argomentare perché, nonostante tali lacune, la prova dell'elemento psicologico risulti comunque raggiunta.
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto con ampio margine di discrezionalità del giudice di merito; in cassazione si verifica solo la congruenza e la non contraddittorietà della motivazione con riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
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