Cassazione Civile, Ordinanza n. 23479/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e improcedibile. È stato ritenuto improcedibile per mancata allegazione della sentenza impugnata; è stato ritenuto inammissibile per assoluto difetto di esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non consentiva alla Corte di avere una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti. Nessuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, confermando il primo grado, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e quella umanitaria. Dalla sentenza di legittimità emerge che nel ricorso non era esposto in modo adeguato il fatto storico alla base della fuga dal Paese d'origine e della richiesta di tutela; inoltre non risultava allegata la sentenza impugnata, sicché la Corte non poteva ricostruire né la vicenda sostanziale né quella processuale. Il Ministero si è costituito tardivamente e senza notificare controricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, imposto a pena di inammissibilità, e deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. Sez. U., n. 11653 del 2006
Richiamata per il principio secondo cui l'esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione deve consentire una piena comprensione della controversia senza necessità di attingere ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata.
Cass. Sez. U., n. 2603 del 2003
Richiamata per affermare che la funzione del requisito è assicurare una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, utile a comprendere il significato delle censure.
Cass. Sez. U., n. 22575 del 2019
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il ricorso deve contenere l'indicazione sommaria delle pretese, delle difese, dello svolgimento del processo e del tenore della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a rendere comprensibile la controversia e le censure senza necessità di consultare altre fonti.
- L'omessa allegazione della sentenza impugnata e l'insufficiente ricostruzione della vicenda processuale possono determinare improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo fine a sé stesso, ma è funzionale al controllo di legittimità e alla comprensione del decisum.
- Nel giudizio di legittimità, la ricostruzione delle reciproche pretese, delle difese, dello svolgimento dei gradi di merito e del contenuto della decisione impugnata è necessaria perché la Corte possa valutare le censure proposte.
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