Cassazione Penale, Sentenza n. 33823/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha confermato responsabile di plurimi reati di bancarotta impropria e bancarotta documentale connessi al fallimento di tre societa' nelle quali era liquidatore. I motivi di ricorso contestano: 1) presunta mutazione del fatto tra primo e secondo grado, con diversa formulazione dell'imputazione (omissione preordinata di versamento imposte vs mero inadempimento); 2) errata qualificazione dei fatti come bancarotta impropria anziche' bancarotta semplice (art. 217 l.f.), con censura sulla mancata prova del dolo e sulla motivazione; 3) infondatezza delle accuse di sottrazione/occultamento di scritture contabili, posto che le societa' erano 'scatole vuote' e la documentazione rinvenuta fu consegnata; 4) illegittima applicazione dell'aggravante del danno di rilevante entita', fondata soltanto sul passivo senza considerare l'assenza di attivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) nessuna mutazione del fatto che abbia pregiudicato le garanzie difensive del ricorrente; 2) corretta qualificazione in bancarotta impropria perche' la condotta del liquidatore ha contribuito causalmente e dolosamente (dolo generico/consapevolezza del rischio) all'aggravamento del dissesto; 3) fondatezza della qualificazione per bancarotta documentale in ragione della condotta funzionalmente collegata a impedire la ricostruzione della gestione; 4) legittima applicazione dell'aggravante in considerazione dell'ingente debito erariale e delle conseguenze pregiudizievoli per i creditori. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma distingue tra ipotesi di bancarotta semplice (colpa grave) e gli altri casi; la Corte interpreta che la bancarotta impropria puo' essere costruita anche con dolo generico del liquidatore che consapevolmente pone in essere condotte idonee ad aggravare il dissesto, non essendo necessaria la volonta' specifica di provocare il fallimento.
Richiamato per ricavare i doveri del liquidatore: diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e responsabilita' per danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
Richiamato congiuntamente all'art. 2489 per affermare la responsabilita' dei liquidatori verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri di gestione.
Richiamato in tema di concorso causale: la preesistenza di una causa efficiente non interrompe il nesso di causalita' tra la condotta del liquidatore e l'evento fallimentare; e' sufficiente che la condotta abbia contribuito all'aggravamento del dissesto.
Massime di principio
- La modifica formale dell'imputazione in sede di appello non determina automaticamente illegittimita' se l'imputato ha avuto concretamente la possibilita' di difendersi sull'oggetto del processo; va valutato l'effettivo pregiudizio alle garanzie difensive.
- Per la bancarotta impropria e' sufficiente il dolo generico: non e' necessaria la volonta' specifica di causare il fallimento, ma la consapevolezza di compiere atti idonei a provocare o aggravare il dissesto e l'accettazione della loro potenziale efficacia causale.
- La responsabilita' del liquidatore puo' derivare anche dall'omissione ripetuta di atti dovuti (es. non versamento di imposte erariali ereditate), se tale omissione concorre causalmente all'aggravamento del dissesto; non serve che la condotta sia l'unica causa del fallimento.
- In tema di bancarotta documentale, la mancanza di scritture o la loro distrazione per ostacolare la ricostruzione della gestione integra la fattispecie quando la condotta sia funzionalmente collegata a impedire l'accertamento della situazione patrimoniale e delle ragioni dei creditori.
- L'aggravante per danno di rilevante entita' va valutata sulla base dell'effettivo pregiudizio causato ai creditori dalla condotta (diminuzione patrimoniale e conseguenze pregiudizievoli), non esclusivamente sul parametro del passivo o del rapporto attivo/passivo.
- La prova della partecipazione dolosa del liquidatore puo' essere desunta da elementi logistico-fattuali e dal comportamento protratto nel tempo (es. gestione per anni di 'scatole vuote' senza adempimenti), ove emerga la consapevolezza e l'accettazione del rischio di aggravamento del dissesto.
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