Cassazione Civile, Ordinanza n. 26519/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione del Tribunale resa all'esito di due giudizi riuniti tra lei, il condominio e l'amministratore del condominio. La Corte d'appello aveva ritenuto l'atto di appello non conforme all'art. 342 c.p.c., perché svolto in modo dispersivo su vicende relative ad altre controversie, privo di confronto con le domande oggetto dei due giudizi riuniti e privo di specifica confutazione delle ragioni della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi formulati in termini generici di violazione di norme di diritto e del procedimento, accompagnati da un'esposizione confusa delle vicende di causa; inoltre, la ricorrente ha lamentato che il giudice estensore avrebbe dovuto astenersi per essere stato relatore in un diverso processo, ma senza indicare compiutamente quel giudizio. La Corte ha rilevato che nessuna delle censure era specificamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché non rispettoso dei requisiti di chiarezza, specificità e precisa riferibilità alla decisione impugnata richiesti dall'art. 366 c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere censure specifiche e un effettivo confronto con la decisione di primo grado; la mancanza di tali requisiti legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
I motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo chiaro e pertinente ai vizi tipizzati; formulazioni generiche e non riferite alla ratio della sentenza impediscono il controllo di legittimità.
Il ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e autosufficiente quanto alla indicazione delle norme violate e delle affermazioni della sentenza censurate; la sua inosservanza comporta inammissibilità.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione camerale per inammissibilità del ricorso.
Poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di inammissibilità, ha applicato la condanna per responsabilità processuale aggravata prevista dalla norma.
È stata inoltre disposta una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.
art. 24 Cost.
Richiamato nel passaggio che collega i requisiti di chiarezza e sinteticità all'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato come parametro del giusto processo che impone ordine e intelligibilità degli atti.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale del giusto processo a sostegno dell'esigenza di chiarezza del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la violazione di legge non può essere dedotta in forma meramente assertiva: occorre indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarle con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione chiara, sintetica e logicamente ordinata dei fatti e delle questioni, così da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda e le critiche mosse alla decisione.
- Le censure devono essere specificamente riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi confusi, dispersivi o non correlati alla ragione decisoria determinano inammissibilità.
- L'atto di appello, per evitare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., deve contenere un confronto puntuale con le statuizioni di primo grado e con le domande decise, non essendo sufficiente una generica riproposizione di vicende estranee o argomentazioni non mirate.
- La mancata osservanza dei requisiti di specificità e intelligibilità degli atti di impugnazione può comportare, oltre all'inammissibilità, anche conseguenze economiche aggravate per la parte soccombente.
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