Cassazione Civile, Ordinanza n. 03510/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte istante ha chiesto la correzione materiale della sentenza delle Sezioni unite n. 13394/2022, deducendo una discrasia tra motivazione e dispositivo: nella motivazione la distrazione delle spese era riferita soltanto al giudizio di legittimità, mentre nel dispositivo la previsione risultava formulata in modo generico, senza tale limitazione. Si è quindi domandato che, nel dispositivo, dopo le parole "con distrazione" e prima di "in favore dei procuratori antistatari", fossero inserite le parole "quanto al giudizio di legittimità". La Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente fondata, trattandosi di mero errore materiale, e ha disposto la correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha accolto l'istanza di correzione e ha ordinato la rettifica del dispositivo della sentenza n. 13394/2022, inserendo la precisazione "quanto al giudizio di legittimità" tra "con distrazione" e "in favore dei procuratori antistatari". Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della natura del procedimento.
Norme richiamate
È la base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza; la Corte lo applica per rettificare una mera discrasia tra motivazione e dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nel procedimento di correzione, richiamando la natura del relativo rito.
Massime di principio
- L'errore materiale nella sentenza è correggibile quando vi sia una mera discrasia tra motivazione e dispositivo, senza necessità di riesame del decisum.
- La correzione può riguardare anche la specificazione dell'oggetto della distrazione delle spese, se la motivazione delimita in modo inequivoco il relativo ambito e il dispositivo omette tale limitazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronuncia sulle spese e non trovano applicazione le disposizioni sul contributo unificato aggiuntivo previste per i giudizi ordinari, quando la legge non lo consenta.
- La correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura meramente rettificativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma solo sulla sua esternazione formale.
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