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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03510/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte istante ha chiesto la correzione materiale della sentenza delle Sezioni unite n. 13394/2022, deducendo una discrasia tra motivazione e dispositivo: nella motivazione la distrazione delle spese era riferita soltanto al giudizio di legittimità, mentre nel dispositivo la previsione risultava formulata in modo generico, senza tale limitazione. Si è quindi domandato che, nel dispositivo, dopo le parole "con distrazione" e prima di "in favore dei procuratori antistatari", fossero inserite le parole "quanto al giudizio di legittimità". La Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente fondata, trattandosi di mero errore materiale, e ha disposto la correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha accolto l'istanza di correzione e ha ordinato la rettifica del dispositivo della sentenza n. 13394/2022, inserendo la precisazione "quanto al giudizio di legittimità" tra "con distrazione" e "in favore dei procuratori antistatari". Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della natura del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È la base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza; la Corte lo applica per rettificare una mera discrasia tra motivazione e dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nel procedimento di correzione, richiamando la natura del relativo rito.

Massime di principio

  • L'errore materiale nella sentenza è correggibile quando vi sia una mera discrasia tra motivazione e dispositivo, senza necessità di riesame del decisum.
  • La correzione può riguardare anche la specificazione dell'oggetto della distrazione delle spese, se la motivazione delimita in modo inequivoco il relativo ambito e il dispositivo omette tale limitazione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronuncia sulle spese e non trovano applicazione le disposizioni sul contributo unificato aggiuntivo previste per i giudizi ordinari, quando la legge non lo consenta.
  • La correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura meramente rettificativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma solo sulla sua esternazione formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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