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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società non aveva versato la seconda rata del condono previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002 per gli anni 1998-2001. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi notificato a F.L., quale socia accomandataria, una cartella esattoriale per il pagamento della rata e aveva impugnato per cassazione la decisione favorevole alla contribuente, affidando il ricorso a due motivi. La Corte non ha esaminato tali motivi: ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato proposto oltre il termine di decadenza.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva accolto il ricorso di F.L.; la Commissione Tributaria Regionale di Ancona aveva confermato la decisione con sentenza depositata il 20 aprile 2011. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché la notifica era stata avviata il 24 luglio 2012, oltre il termine di un anno e quarantacinque giorni, calcolato tenendo conto della sospensione feriale. I due motivi di ricorso non sono stati esaminati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché F.L. era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c..

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c.; il suo superamento comporta l’inammissibilità e impedisce l’esame dei motivi.

  • Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Ed infatti, la sentenza impugnata risulta essere stata depositata in data 20 aprile 2011 mentre il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica solo in data 24 luglio 2012, ben oltre il termine di un anno e quarantacinque giorni (tenuto conto anche della sospensione del termine nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1).

    Nel calcolo del termine per impugnare va considerata la sospensione feriale; anche includendola, nel caso concreto il ricorso, avviato oltre un anno e quarantacinque giorni dopo il deposito della sentenza, era tardivo.

Massime di principio

  • Prima di esaminare i motivi di un ricorso, il giudice verifica che l’impugnazione sia stata proposta tempestivamente; se il termine di decadenza è scaduto, il ricorso è inammissibile e le questioni di merito restano non esaminate.
  • Il termine per impugnare va calcolato dalla data rilevante prevista dalla legge e tenendo conto delle eventuali sospensioni applicabili, inclusa quella feriale quando pertinente.
  • La mancata costituzione della parte intimata non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso né comporta automaticamente una condanna alle spese.

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