Cassazione Penale, Ordinanza n. 35194/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di un imputato per ricettazione di un veicolo oggetto di contraffazione, fatto ritenuto commesso in data anteriore e prossima al 14 settembre 2018. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sulla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione. In particolare, ha sostenuto che non fosse individuato il reato presupposto, che l'imputato non fosse proprietario ma solo detentore del veicolo e che due testimoni avessero riferito la piena regolarità dell'autovettura. La censura mirava, sostanzialmente, a una rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel delitto di ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, né dei suoi autori, né della sua esatta tipologia, essendo sufficiente che la sua esistenza sia desunta anche da prove logiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di ricettazione può essere affermato anche senza l'accertamento giudiziale del reato presupposto, purché la sua esistenza sia desumibile da elementi di prova logica.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato in cassazione per ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi di motivazione al solo fine di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la ricostruzione del fatto e il giudizio di attendibilità delle prove restano riservati al giudice di merito.
- Nel delitto di ricettazione non è indispensabile l'identificazione giudiziale del reato presupposto, dei suoi autori o della sua qualificazione giuridica, potendo la sua esistenza essere dimostrata anche tramite inferenze logiche ricavate dagli elementi acquisiti.
- La contestazione della motivazione che abbia già dato conto in modo coerente delle ragioni della decisione è inammissibile quando si risolva in una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35044/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →