Cassazione Penale, Sentenza n. 27250/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto nel tentativo di riciclaggio e rideterminato la pena. I motivi erano quattro: (1) nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica all'imputato del verbale d'udienza in cui era stata parzialmente modificata l'originaria imputazione, con contestazione della qualificazione della nullità come relativa anziché assoluta; (2) e (3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere fondato la responsabilità su dichiarazioni dell'imputato riferite da un teste in assenza del difensore, in violazione dell'art. 62 c.p.p., e su riferimenti del medesimo teste a fonte confidenziale e notizie anonime, oltre alla censura sulla mancanza di prova dell'aggravante contestata in via suppletiva; (4) vizio di motivazione per il mancato esonero/disapplicazione della recidiva e per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che la modifica dell'imputazione non aveva inciso sul nucleo sostanziale del fatto e che, comunque, vi era stato un tentativo di notifica all'imputato, rimasto irreperibile. Ha inoltre ritenuto non decisive le censure probatorie, perché le presunte inutilizzabilità non scalfivano l'impianto probatorio residuo, sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità. Quanto alla recidiva, ha giudicato corretta la motivazione della Corte territoriale nel valorizzarne la correlazione con contesti criminosi e nel negare un bilanciamento diverso dall'equivalenza con le attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei vizi di legittimità deducibili in cassazione e come criterio per l'ordinato inquadramento dei motivi di ricorso.
È invocato dalla difesa in relazione al divieto di utilizzare dichiarazioni dell'imputato rese in assenza del difensore; la Corte non entra nel merito della violazione dedotta, ritenendo la censura non decisiva alla luce del complesso probatorio.
La Corte di appello ha riqualificato il fatto nel tentativo del delitto di riciclaggio; la Cassazione prende atto di tale qualificazione senza rimetterla in discussione nel merito.
Massime di principio
- In tema di nuove contestazioni, l'omessa notifica del verbale d'udienza contenente una modifica del capo d'imputazione integra nullità assoluta solo quando la modifica incide sul nucleo essenziale del fatto e compromette il pieno esercizio del diritto di difesa; se invece la variazione riguarda un elemento accessorio o comunque non altera la sostanza dell'addebito, la nullità è relativa e deve essere tempestivamente eccepita.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura sulla prova deve essere specifica e deve confrontarsi con la 'prova di resistenza': chi contesta l'utilizzazione di un elemento probatorio deve indicare perché, espunto quell'elemento, le residue risultanze non sarebbero più sufficienti a sostenere il giudizio di responsabilità.
- La dedotta inutilizzabilità di singole dichiarazioni o di singoli riferimenti probatori è irrilevante quando la sentenza sia sorretta da ulteriori elementi logici e fattuali autonomamente idonei a confermare il medesimo convincimento di colpevolezza.
- In tema di recidiva, il giudice di merito deve motivare sia sulla sua applicazione sia sul bilanciamento con le attenuanti generiche; è legittimo negare una prevalenza delle attenuanti quando la recidiva esprima una reiterazione del comportamento e la condotta si inserisca in contesti criminosi coerenti con il reato contestato.
- Il ricorso per cassazione non può essere formulato in modo promiscuo o privo di ordinato inquadramento nei vizi di legittimità: l'atto deve consentire alla Corte di individuare con chiarezza le singole doglianze e la loro riconduzione alle censure deducibili ex art. 606 c.p.p.
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