Cassazione Penale, Ordinanza n. 06688/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna a un anno di reclusione nei confronti dell'imputato per violazione delle prescrizioni imposte con la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Il fatto contestato consisteva nell'essere stato trovato, il 14 luglio 2016, in possesso di un telefono cellulare Samsung Galaxy A5, in violazione delle prescrizioni del decreto applicativo della misura. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva, in sostanza, carenze argomentative della decisione impugnata e chiedeva un riesame nel merito, anche sotto il profilo del decorso della prescrizione. La Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse logica e coerente con le emergenze probatorie e che il motivo sulla prescrizione non fosse utile, perché il termine sarebbe maturato solo dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, ma mirassero a un nuovo giudizio di merito; ha inoltre escluso rilevanza al dedotto maturare della prescrizione, poiché questo sarebbe avvenuto in epoca successiva alla sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per violazione degli obblighi o prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale; nel caso concreto la condotta contestata era il possesso di un telefono cellulare in violazione delle prescrizioni imposte.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già reso una motivazione logica e coerente con le risultanze probatorie.
- La deduzione di un vizio motivazionale non è ammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La prescrizione maturata dopo la decisione impugnata non è rilevante ai fini della definizione del ricorso contro quella decisione.
- Nelle controversie relative alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, la mancata fornitura di una spiegazione attendibile circa la condotta contestata rafforza la tenuta della decisione di merito.
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