Cassazione Penale, Ordinanza n. 28693/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda due soggetti che hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari, la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di danneggiamento e violazione di domicilio, mantenendo però ferme le statuizioni civili limitatamente al secondo fatto. Nei ricorsi, proposti con atti separati ma contenenti censure sostanzialmente identiche, si deduceva: 1) violazione di legge penale quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violazione di domicilio; 2) violazione di legge penale per il mancato riconoscimento dell'errore di fatto, almeno ai sensi dell'art. 59, comma 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la specifica condotta degli imputati, entrati attraverso una finestra nella loro abitazione ma all'interno di un'area di accesso esclusivo delle persone offese, delimitata da un cancello, ricavandone elementi per affermare la consapevole condotta invito domino. I ricorrenti, secondo la Corte, non avevano articolato critiche pertinenti a tale argomentazione, limitandosi a reiterare la propria tesi difensiva circa la convinzione di trovarsi in un'area di loro proprietà, circostanza che avevano anche posto a base di un'azione civile di rivendica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, anche al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata resta dunque ferma, con permanenza delle statuizioni civili relative al secondo fatto e declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati nei gradi di merito.
Norme richiamate
Richiamato per la contestazione della violazione di domicilio e, in particolare, per la verifica dell'elemento soggettivo del reato.
Invocato dai ricorrenti in relazione all'errore di fatto, ma la Corte rileva che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Base normativa della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Citata a sostegno del criterio della colpa nell'evidente inammissibilità del ricorso e della conseguente sanzione pecuniaria.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01
Richiamata quale precedente sul dovere del ricorso di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a reiterare argomentazioni già disattese o non pertinenti.
- La deduzione dell'errore di fatto o dell'assenza dell'elemento soggettivo deve misurarsi con gli accertamenti concreti compiuti dal giudice di merito; la mera prospettazione alternativa della versione difensiva non è sufficiente.
- In presenza di una condotta concretamente indicativa della consapevolezza dell'altruità dell'area invasa, il giudice di merito può desumere l'elemento soggettivo della violazione di domicilio da circostanze fattuali univoche.
- L'evidente inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in caso di colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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