Cassazione Penale, Sentenza n. 09967/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., relativamente a reati valutati in sette sentenze irrevocabili (violazioni del testo unico sugli stupefacenti). Il Tribunale di Palermo aveva respinto l'istanza ritenendo ostative l'ampiezza dell'arco temporale (dal 2/09/2018 al 28/01/2021), gli intervalli rilevanti tra singoli episodi e l'eterogeneità delle modalità esecutive, che invece indicavano una propensione abituale al crimine e non la preordinazione di un unico programma criminoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando la motivazione del Tribunale: non è stato dimostrato che i reati fossero stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario nelle sue linee essenziali. Perciò la disciplina della continuazione non è applicabile al caso di specie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento (il provvedimento riportato si interrompe; il testo indica comunque una condanna al pagamento da parte del ricorrente).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola la continuazione: richiede che più reati costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e progettato, almeno nelle sue linee essenziali, dal soggetto agente.
Consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; impone alla giurisdizione di verifica degli elementi che attestino la preordinazione e l'unitarietà del programma criminoso anche nella fase esecutiva.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
"Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori"
Individua i concreti indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e la programmazione preventiva dei successivi reati almeno nelle linee essenziali.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi)
Distingue la continuazione dalla mera reiterazione o propensione al crimine: la ripetizione di reati come espressione di un programma di vita criminoso non equivale alla continuazione, che ha natura favorevole per l'imputato e richiede diversa valutazione.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione occorre prova di un programma criminoso unitario, concepito sin dall'origine almeno nelle sue linee essenziali; non è sufficiente la mera ripetizione di reati o la comune natura della fattispecie (es. tutti reati di droga).
- In sede di esecuzione la verifica è rigorosa: devono emergere indicatori concreti quali omogeneità delle condotte e del bene giuridico protetto, contiguità temporale e spaziale, modalità esecutive uniformi e finalità comuni.
- Archi temporali ampi, intervalli significativi tra gli episodi e modalità esecutive eterogenee ostano al riconoscimento della continuazione e orientano verso qualificazioni alternative (recidiva, abitualità, professionalità nel reato).
- La prova della preordinazione non può fondarsi su indizi meramente presuntivi o congetture: l'onere di dimostrare la sussistenza del programma criminoso grava sul richiedente.
- Nel settore degli stupefacenti la comune violazione della medesima norma non basta: serve dimostrare collegamenti materiali (organizzazione, ruoli, pianificazione, contiguità temporale e modalità esecutive coerenti).
- Prassi difensiva utile: raccolta e documentazione di elementi che attestino la progettualità (comunicazioni, movimenti coordinati, tempi ravvicinati, ruoli fissi) oppure orientare la difesa a contestare la qualificazione come continuazione e valorizzare l'eventuale incidenza di istituti diversi (es. attenuanti, questioni processuali).
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