Sentenza del 01/07/2015 n. 13472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella relativa a interessi e sanzioni per il ritardato pagamento del secondo acconto IRPEF 2003. Ha sostenuto di avere regolarizzato la violazione mediante ravvedimento operoso, pagando imposta, interessi e sanzioni in sei rate, entro il termine di presentazione della dichiarazione, salvo l’ultimo versamento, effettuato il 30 novembre 2004. In Cassazione ha denunciato la violazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, chiedendo che il ravvedimento fosse riconosciuto almeno per gli importi versati tempestivamente.
La decisione
La CTP di Milano aveva respinto il ricorso e la CTR Lombardia, con sentenza n. 103/12/2009 depositata il 24 settembre 2009, aveva confermato il rigetto, ritenendo non ammesso il pagamento rateale e invalido il ravvedimento per il tardivo versamento finale. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il ravvedimento richiede l’integrale e puntuale pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione ridotta entro il termine previsto; il pagamento frazionato non è previsto e il versamento tardivo rende inefficace l’intero ravvedimento. La richiesta, formulata soltanto in memoria, di riconoscere il beneficio limitatamente alle somme tempestivamente versate è stata inoltre dichiarata tardiva e comunque infondata, perché il beneficio non è frazionabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
Pertanto solo l'integrale ed esatto adempimento degli obblighi predetti consente di beneficiare del trattamento di favore.
Il ravvedimento opera soltanto se, entro il termine applicabile, sono adempiuti integralmente e correttamente gli obblighi di pagamento richiesti: tributo, sanzione ridotta e interessi. Un pagamento tardivo o incompleto esclude il beneficio.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)
Tale istituto infatti è regolato da norme che, "facendo eccezione a regole generali", sono di stretta interpretazione ( art. 14 preleggi ); talchè esse non consentono che, se i vincolanti adempimenti ivi prescritti non sono puntualmente osservati dal contribuente, questi ne possa ricavare un beneficio minore con un adempimento parziale.
Le disposizioni sul ravvedimento, in quanto eccezionali, non possono essere estese per riconoscere un beneficio parziale quando il contribuente non abbia rispettato puntualmente tutte le condizioni prescritte.
La Corte rileva che la richiesta di considerare perfezionato il ravvedimento per i soli importi pagati tempestivamente è stata introdotta soltanto con la memoria; la considera tardiva, oltre che infondata nel merito.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione indicata dal ricorrente come parametro del motivo di cassazione per violazione di legge; il motivo è stato esaminato e dichiarato infondato.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso richiede il rispetto integrale e tempestivo delle condizioni stabilite dalla legge, compreso il pagamento di tributo, interessi e sanzione ridotta entro il termine previsto.
- Il pagamento rateale non perfeziona il ravvedimento quando la disciplina applicabile non lo consente; il pagamento dell’ultima rata oltre il termine può far perdere il beneficio per l’intera violazione.
- Il ravvedimento non è frazionabile: il contribuente non può conservare un beneficio ridotto limitatamente agli importi pagati tempestivamente se gli adempimenti richiesti non sono stati completati correttamente e nei termini.
- Le richieste nuove formulate soltanto in memoria, anziché nel ricorso, possono essere dichiarate tardive; è quindi necessario esporre tempestivamente nel ricorso tutte le domande e le relative ragioni.
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