Cassazione Civile, Ordinanza n. 32631/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente notificata al Ministero controricorrente, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., rilevando il consolidarsi della giurisprudenza dopo l'inizio del contenzioso, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una docente volta a ottenere, nella procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e per gli anni successivi, il riconoscimento del servizio di insegnamento prestato in istituti scolastici paritari dal 1983/1984 al 2014/2015 nella stessa misura del servizio statale, con conseguente attribuzione di 96 punti e assegnazione a una sede nell'ambito territoriale indicato. Il Tribunale aveva accolto la domanda disapplicando le disposizioni del CCNI sulla mobilità, ma la Corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione su impugnazione del Ministero. In Cassazione la docente ha proposto ricorso per un solo motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte pubblica.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Le spese possono essere compensate in considerazione della evoluzione e consolidamento della giurisprudenza sopravvenuto rispetto all'inizio della lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non opera il raddoppio del contributo unificato quando l'esito del giudizio non ne consente l'applicazione secondo i presupposti di legge.
Richiamata quale fonte modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di rinuncia, il giudice può regolare le spese compensandole ove ricorrano ragioni oggettive, come il consolidamento della giurisprudenza solo successivo all'insorgenza della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente in ogni definizione del giudizio, ma solo al ricorrere dei presupposti normativi previsti.
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