Cassazione Penale, Sentenza n. 36411/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione sostenendo la mancata e contraddittoria motivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale: a suo dire la sola sottrazione/distruzione delle scritture contabili e l'ingente passivo non provano la volontà di recare pregiudizio ai creditori, e il comportamento sarebbe al più colposo (bancarotta documentale semplice, ormai prescritta). Si deduce inoltre che la documentazione era in mano a uno studio di commercialisti che non avrebbe risposto alle richieste del curatore.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione conferma la correttezza della ricostruzione della Corte d'appello, che aveva ritenuto provata la bancarotta fraudolenta documentale atteso il mancato rinvenimento di libri e scritture (in particolare libro giornale, libri cespiti e inventari), l'assenza di cespiti inventariati nonostante un passivo di oltre 5 milioni, la mancata collaborazione dell'imputata e il ritiro selettivo della documentazione dallo studio commercialistico. La Corte sottolinea che l'imprenditore non è esentato da responsabilità per aver delegato la tenuta della contabilità e che sussiste una presunzione semplice a suo carico, superabile solo con rigorosa prova contraria, prova che non è stata fornita. Perciò la Corte ritiene incompatibile la spiegazione per mera trascuratezza colposa e rigetta il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al pagamento di €3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di ricorso per cassazione (vizio di motivazione); la Corte rileva che il vizio della motivazione deve essere dedotto con specificità (indicare se si tratta di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) altrimenti il ricorso è inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti formali della esposizione del motivo di ricorso in cassazione (oggetto e limiti della deduzione).
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di onere di specificazione dei vizi di motivazione; la Corte sottolinea che il mancato rispetto di tale prescrizione può comportare l'inammissibilità del ricorso.
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta documentale (inclusa la sottrazione o omessa tenuta delle scritture) è ritenuta autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture; la sottrazione/omessa tenuta integra il reato qualora finalizzata a pregiudicare i creditori e rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.
Ricordato l'obbligo dell'amministratore di tenere e conservare i libri e le scritture contabili; tale obbligo supporta la presunzione di responsabilità dell'imprenditore anche quando la contabilità è affidata a terzi.
Massime di principio
- La sottrazione o l'omessa tenuta delle scritture contabili, unitamente a elementi obiettivi come l'ingente passivo e l'assenza di cespiti, può costituire indice forte del dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale.
- La delega della tenuta della contabilità a professionisti non esime l'imprenditore dalla responsabilità: sussiste una presunzione semplice che i dati contabili riflettano le indicazioni del titolare, superabile solo con rigorosa prova contraria.
- In sede di cassazione i vizi di motivazione devono essere dedotti con precisione (indicare se si contesta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione); la genericità o la mera reiterazione di censure di merito comporta spesso l'inammissibilità del ricorso.
- La valutazione complessiva degli indizi e della condotta processuale (es. mancata consegna di scritture nonostante richieste, ritiro selettivo di documenti) è legittima per ritenere la sussistenza del dolo specifico; critiche frammentarie a singoli passaggi motivazionali hanno scarso successo se non ricostruiscono il quadro logico complessivo.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, l'imputato deve fornire prova rigorosa e documentata per superare la presunzione di responsabilità (ad es. attestazioni, documentazione completa reperibile presso terzi, prova di impossibilità oggettiva a consegnare i libri).
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