Cassazione Penale, Ordinanza n. 15045/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato in primo grado per un tentativo di rapina aggravata; la Corte di appello ha poi riformato la decisione e rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in conformità a un accordo di concordato. In cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, avendo l'interessato aderito al concordato sulla pena in appello, la rinuncia ai motivi concernenti anche questioni rilevabili d'ufficio costituisce elemento essenziale dell'accordo e preclude la proposizione del ricorso per cassazione su tali punti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il ricorso investiva questioni sulle quali l'imputato aveva sostanzialmente rinunciato aderendo al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; tale rinuncia preclude il sindacato di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo per individuare la fattispecie contestata come tentativo di rapina.
art. 628 commi 2 e 3 n. 1 c.p.
Richiamato per la qualificazione del reato come rapina aggravata nella forma tentata.
Il concordato in appello sulla pena comporta la rinuncia ai motivi sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza senza formalità.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Cita la legge che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni sulle quali l'imputato abbia rinunciato aderendo a un concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché tale rinuncia costituisce parte essenziale dell'accordo.
- Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall'art. 599-bis c.p.p. non limita solo la cognizione del giudice d'appello, ma esplica effetti preclusivi sull'intero sviluppo processuale, incluso il giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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