Cassazione Penale, Sentenza n. 41551/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Il difensore censurava in particolare l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 81, comma secondo, e 62-bis c.p. per avere limitato la riduzione di pena per le attenuanti generiche alla pena del reato più grave senza estenderla a tutti i reati in continuazione; si lamentava inoltre l'omessa motivazione da parte della Corte di Cassazione nel dichiarare il ricorso inammissibile
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione non costituisce errore di fatto rilevante quando il motivo sia implicitamente disatteso e ha richiamato il principio per cui gli errori di interpretazione di norme giuridiche non sono rimediabili con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: si applica solo a errori divenuti evidenti e materiali; l'omessa motivazione non costituisce errore di fatto quando il motivo è implicitamente disatteso; non è lo strumento per correggere errori di interpretazione del diritto
Consente alla Corte, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma a favore della Cassa delle ammende
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena nel cumulo o nella continuazione; nel caso specifico il ricorrente contestava la mancata estensione della riduzione per le attenuanti generiche a tutti i reati in continuazione, ma la Corte ha ritenuto la dosimetria comunque congrua e la questione di interpretazione normativa non sanabile con il rimedio straordinario
Prevede la determinazione della pena per più reati commessi in un unico disegno criminoso (continuazione); il ricorrente sosteneva che le attenuanti soggettive, essendo riferibili all'imputato, dovevano essere applicate indistintamente a tutti i reati in continuazione, ma tale censura è qualificata come questione di diritto non risolvibile con l'art. 625-bis
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è uno strumento stretto: non può sostituirsi agli ordinari mezzi di impugnazione per correggere errori di interpretazione giuridica o valutazioni sulla dosimetria della pena.
- L'omessa motivazione non sempre integra un errore di fatto rilevante: se il motivo è implicitamente disatteso dalla motivazione complessiva, non è detto che sussista rettificabilità con il ricorso straordinario.
- Questioni di applicazione/interpretazione delle norme penali (es. estensione delle attenuanti generiche ai reati in continuazione) devono essere dedotte e trattate nelle impugnazioni ordinarie; non è sufficiente per l'accesso al rimedio straordinario dimostrare la discrepanza interpretativa.
- Per far valere un errore materiale o di fatto bisogna dimostrare un vizio oggettivo, evidente e circoscritto (es. errore aritmetico nella determinazione di giorni/mesi), non una controversia sulla corretta qualificazione giuridica della condotta.
- Chi propone ricorso straordinario rischia, in caso di inammissibilità ritenuta colposa, la condanna alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende: è quindi opportuno valutare preliminarmente la natura dell'errore denunciato (di fatto vs di diritto).
- Se le attenuanti sono fondate su elementi di natura soggettiva riferibili all'imputato e chiaramente applicabili a tutti i reati in continuazione, la giurisprudenza può ritenere legittima l'estensione; tuttavia, se la questione è controversa, la via corretta è l'impugnazione ordinaria per far valutare la questione di diritto e di fatto in sede piena.
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