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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49744/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) ritenendo sussistente il concorso esterno in associazione mafiosa (art.110 e 416 bis c.p.) in favore del "clan Moccia". La difesa ha censurato la genericità, contraddittorietà e l'assenza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la insufficiente e non unitaria valutazione delle intercettazioni e dei rapporti commerciali con società collegate, nonché la carenza motivazionale circa la riconducibilità di un contributo effettivo e causalmente rilevante del Petrillo alla permanenza/rafforzamento dell'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato vizi logico-giuridici nella valutazione della prova (contraddittorietà e non sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, estrapolazione di conversazioni dal contesto, mancanza di chiaro apporto causale del Petrillo all'organizzazione) e la carenza di adeguata motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del concorso esterno. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è annullato (con conseguente censura della decisione di riesame); la decisione inoltre richiama i criteri giurisprudenziali applicabili al concorso esterno (necessità di apporto concreto, specifico e causalmente rilevante, valutazione ex post).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    norma sul concorso di persone nel reato; nel contesto applicata per inquadrare la figura del "concorso esterno" rispetto all'associazione e richiamata per i criteri di imputazione a più persone

  • art. 416 bis c.p.

    definizione di associazione mafiosa; la Corte ribadisce che il concorso esterno è punibile solo se il contributo esterno è concreto, specifico, consapevole e dotato di efficacia causale nel conservare o rafforzare l'organizzazione, con riferimento anche al catalogo di finalità del comma 3

  • art. 115 c.p.

    richiamato indirettamente come principio per escludere la punibilità del mero "tentativo di concorso" e per sostenere la necessità di verificare l'efficacia causale dell'apporto esterno

  • art. 192 c.p.p.

    norma sulla utilizzabilità delle dichiarazioni di persone informate sui fatti e dei collaboratori: la decisione sottolinea la necessità di adeguati riscontri e di una valutazione non meramente assertiva delle dichiarazioni

  • art. 273 c.p.p.

    regola sulla misura cautelare: in sede cautelare occorre una prognosi concreta e documentata di elevata probabilità di condanna; la Corte richiede che, se la qualificazione giuridica cambia (es. concorso esterno), la motivazione dimostri tale probabilità con adeguata congruenza argomentativa

  • art. 274 c.p.p.

    riguarda le esigenze cautelari; la difesa aveva censurato la motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari e la Corte ha richiamato la necessità di adeguata argomentazione

  • art. 292 c.p.p. (comma 2 lett. c) e comma 2-ter)

    richiamate in rapporto a profili formali del ricorso/motivazione; la difesa aveva lamentato omissioni valutative e incompletezza argomentativa che la Corte ritiene fondate in parte

  • Sez. Unite - sentenza Mannino (12.7.2005)

    giurisprudenza di riferimento: stabilisce la necessità di apprezzare ex post l'efficacia causale dell'apporto del concorrente esterno e la rilevanza di un contributo che concretamente incida sulla vita/operatività dell'organizzazione

  • Sentenza Chioccini (S.U. n. 8545/2019)

    citata e discussa: la Corte osserva che la nozione di "fibrillazione" evocata in Chioccini non modifica i principi consolidati e non vincola le sezioni semplici

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa non basta la vicinanza, rapporti commerciali o pagamenti occasionali: è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico, consapevole e causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione unitaria e riscontri: contraddittorietà, genericità o assenza di riscontri riducono significativamente il loro valore indiziario.
  • Le intercettazioni devono essere valutate nel contesto; estrapolare brani senza inquadrarli nel complesso probatorio può portare a una motivazione viziata.
  • In sede cautelare il giudice deve motivare con riferimento a una prognosi di elevata probabilità di condanna anche dopo una riclassificazione del fatto (es. da partecipazione a concorso esterno): la motivazione deve mostrare come gli elementi acquisiti rendano verosimile l'efficacia causale dell'apporto contestato.
  • La giurisprudenza (Sezioni Unite) impone un accertamento concreto, spesso ex post, dell'incidenza della condotta del presunto concorrente esterno sull'operatività del sodalizio: non è sufficiente un apprezzamento soggettivo del ruolo.
  • Se le risultanze probatorie non convergono su una tipologia chiara di apporto verso l'organizzazione, la misura cautelare basata su quella qualificazione può essere annullata per carenza di motivazione.

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