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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13065/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il ricorrente per il reato indicato come riconducibile agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per un fatto occorso il 25/03/2013. I motivi di impugnazione denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen.; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendosi maturato il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) dalla data di consumazione. Avendo prevalso la causa estintiva, la Corte ha ritenuto irrilevanti le questioni di nullità o i vizi prospettati in ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha inoltre escluso la pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non ricorrono i presupposti per constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Indicato quale norma che descrive il reato ascritto al ricorrente; la Corte non ha approfondito la fondatezza della contestazione sostanziale in quanto ha ritenuto intervenuta la prescrizione.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Ulteriore norma penale relativa alla qualificazione del fatto contestato; anche su questo punto la Corte non è entrata nel merito per la causa estintiva del reato.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte di Cassazione non ha ritenuto necessario pronunciarsi sul punto, poiché la prescrizione estintiva rende irrilevanti tali doglianze.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Denunciata la violazione da parte del ricorrente; anche questa censura è stata assorbita dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione d'ufficio quando è evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato. La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di specie ritenendo che non ricorressero i presupposti per l'assoluzione di merito.

Massime di principio

  • Quando risulta inequivocabilmente intervenuta la prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; le ulteriori censure di merito o di nullità diventano irrilevanti.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è immediatamente applicabile e impedisce il rinvio al giudice di merito per nuovi accertamenti.
  • L'assoluzione di merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) è distinta dalla declaratoria di estinzione: può essere disposta solo quando è evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; non può sostituire la declaratoria di prescrizione se questa è invece pacifica.
  • In sede di legittimità, se la prescrizione è già maturata e non sussistono vizi di ammissibilità che invalidino l'impugnazione, il giudice deve rilevare d'ufficio la causa estintiva e decidere di conseguenza.
  • Chi impugna deve comunque valutare il termine di prescrizione e gli effetti dell'impugnazione: l'esistenza di una causa estintiva pregiudica l'utilità di proporre censure relative a questioni procedurali o di merito.

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