Cassazione Civile, Ordinanza n. 26466/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto prestato dall'aprile 1986 all'ottobre 2004 come fotoreporter per un quotidiano locale, con conseguente riconoscimento dell'inquadramento come redattore con anzianità convenzionale di quinto livello e il pagamento delle differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva. I giudici di merito avevano escluso la subordinazione valorizzando la titolarità di una ditta individuale, l'esistenza di uno studio fotografico proprio, l'attività svolta anche per altri committenti, la circolazione dei rullini e la mancata contestazione della qualifica di autonomo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione dell'art. 2094 c.c. e delle norme collettive del lavoro giornalistico, sostenendo che erano stati trascurati gli elementi decisivi emersi in causa: obbligo di recarsi ogni sera in redazione, ricezione degli incarichi dai capiservizio, inserimento nella 'giornaliera', turni di reperibilità di dodici ore con possibilità di scambio ma non di rifiuto, e scelta delle fotografie demandata ai redattori/capiservizio. A suo avviso, nel lavoro giornalistico il criterio decisivo è lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, che nel caso concreto risultava dimostrato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato il procedimento di sussunzione compiuto dalla Corte d'appello, perché aveva attribuito valore determinante a indici non decisivi per escludere la subordinazione in un rapporto giornalistico/fotografico, come la non esclusività della prestazione, la titolarità di una partita/ditta individuale, l'emissione di fatture e il possesso di uno studio proprio. La Cassazione ha ribadito che, in ambito giornalistico, la subordinazione può sussistere anche senza orario rigido o prestazione quotidiana continua, purché vi sia continuità, vincolo di dipendenza, responsabilità di un servizio e stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione del giornale, con disponibilità fra una prestazione e l'altra. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancanza di esclusività non esclude di per sé il rapporto subordinato. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati e per le spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
definisce il lavoro subordinato come prestazione resa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; nella fattispecie la Corte richiama tale nozione per distinguere lavoro subordinato e autonomo nel settore giornalistico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge nella qualificazione del rapporto.
base procedurale del deposito della decisione in camera di consiglio.
artt. 1 e 2 del CCNL lavoro giornalistico del 5.5.1985
sono richiamati come fonti collettive rilevanti per la qualificazione del rapporto giornalistico, in particolare per i requisiti di continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
artt. 1 e 2 del CCLG del 10.1.1959, reso obbligatorio dal DPR 16.1.1961 n. 153
la Corte li richiama per precisare che, nel lavoro giornalistico, la subordinazione non richiede un'attività quotidiana con orario predeterminato, ma continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
DPR 16.1.1961 n. 153
rendeva efficace erga omnes il contratto collettivo giornalistico del 1959 richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nella qualificazione del rapporto di lavoro la verifica della subordinazione è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per erronea individuazione dei criteri giuridici astratti da applicare al caso concreto.
- Nel lavoro giornalistico la subordinazione non presuppone necessariamente un'attività quotidiana con orario fisso o la continua permanenza in redazione: sono sufficienti continuità di prestazione, vincolo di dipendenza, responsabilità di un servizio e stabile inserimento nell'organizzazione editoriale.
- Per i prestatori giornalistici o assimilati, l'elemento decisivo è la messa a disposizione continuativa della propria attività e l'inserimento funzionale nell'impresa editoriale, anche se la prestazione conserva margini di autonomia tecnica o creativa.
- La mancanza di esclusività della prestazione, l'emissione di fatture, la titolarità di una ditta individuale o lo svolgimento di attività per più committenti non escludono di per sé la subordinazione, quando il rapporto concreto evidenzi assoggettamento organizzativo e dipendenza funzionale.
- Nel valutare la subordinazione di un fotografo inserito in una struttura giornalistica, occorre considerare se egli copra stabilmente specifici settori informativi, riceva indicazioni dalla redazione e contribuisca in modo continuativo al servizio informativo del giornale.
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