Cassazione Penale, Sentenza n. 46992/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per reati connessi agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., sostenendo che il pericolo di recidiva è stato dedotto erroneamente e in via esclusiva dalla personalità del ricorrente senza valutare la concretezza e l'attualità del pericolo; che il Tribunale avrebbe neutralizzato le circostanze favorevoli descritte dalla difesa con argomentazioni ipotetiche e congetturali; che la scelta della misura carceraria è apodittica e priva di adeguata motivazione; che non è stata considerata l'irrilevanza della connessione con altri soggetti radicati sul territorio (poiché tutti i partecipi risultano già ristretti) e che è infondata l'affermazione secondo la quale le forniture provenivano da "territorio della provincia reggina"; infine si censura il mancato esame del profilo della distanza temporale dalla commissione dei reati (fatti fino al 2019) e la sua incidenza sulla attualità della esigenza cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate o generiche le censure del ricorrente e ha confermato la fondatezza della valutazione del Tribunale circa la gravità indiziaria e l'attualità del pericolo cautelare. Il giudice ha valorizzato la gravità e la reiterazione dei fatti, il ruolo intermedio del ricorrente nella filiera dello spaccio (tra i fornitori della cocaina trafficata dall'associazione) e la complessiva attività degli associati, indicativa di abilità professionale e spregiudicatezza criminale. Ha inoltre ritenuto che la contestazione associativa, pur con reati fine fino al 2019, non sia stata superata da elementi che mostrino un allontanamento del ricorrente dai contesti delinquenziali. La misura carceraria è stata considerata adeguata anche per la necessità di recidere i rapporti criminali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sostanziali in materia di stupefacenti richiamate come fatto-reato; la Corte le ha utilizzate per qualificare la gravità degli illeciti e fondare la valutazione della gravità indiziaria.
artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen.
Norme del codice di procedura penale citate dal ricorrente come violate in relazione alla motivazione e ai presupposti delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero generiche o infondate e che non emergessero vizi di motivazione tali da rendere ammissibile il ricorso.
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la procedura è stata svolta in forma scritta ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sugli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto gli adempimenti consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La mera distanza temporale dei fatti (reati fine risalenti) non annulla automaticamente l'attualità del pericolo cautelare se permane la contestazione associativa e non emergono elementi certi di distacco del soggetto dal contesto criminoso.
- Il ruolo ricoperto nell'organizzazione (anche intermedio, come fornitore) può rafforzare la presunzione di pericolo e giustificare la custodia cautelare quando indicativo di capacità e professionalità criminale.
- Critiche generiche alla motivazione o alla scelta della misura cautelare, prive di specificazione di errori logico-giuridici rilevanti, sono destinate a essere ritenute infondate o inammissibili in sede di legittimità.
- Per contrastare efficacemente una custodia cautelare occorre fornire elementi concreti che dimostrino la perdita di contatti con contesti delinquenziali o circostanze obiettive che rendano infondata la valutazione del pericolo di recidiva.
- La Corte è incline a considerare la necessità di recidere i rapporti criminali come un valido motivo di permanenza della misura cautelare quando risultino collegamenti organizzativi e ripetitività nel traffico di stupefacenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46834/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46835/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46836/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46837/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46838/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46839/2023 del 22/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →