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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12468/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.) e tentata estorsione (art. 629 c.p., con riferimento all'art. 56 c.p.), con censure dirette a: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; errata applicazione di legge rispetto alla sussistenza degli elementi oggettivi dei reati; mancata risposta ai motivi di gravame e omessa valutazione della tesi difensiva; contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava in particolare che la condanna si sarebbe basata solo sulla generica versione della persona offesa, non adeguatamente riscontrata da altri atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero in parte non consentiti e in parte non specifici, evidenziando che la Corte d'appello non si era limitata a rinviare al primo grado ma aveva autonomamente esaminato le emergenze probatorie e confutato i rilievi difensivi. La valutazione di attendibilità della persona offesa è stata ritenuta logica e supportata anche dalla testimonianza di Bitella Antonietta e dai messaggi inviati dall'imputato. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato privo di specificità, atteso che le attenuanti erano già state concesse in primo grado e l'appellante le aveva riproposte senza motivazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • articolo 624-bis cod. pen.

    Il reato di furto in abitazione è stato ritenuto provato sulla base della valutazione complessiva delle prove (dichiarazioni della persona offesa, testimonianza e messaggi), e la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha attribuito a tali elementi valore univoco dimostrativo.

  • articolo 629 cod. pen.

    La sussistenza dell'estorsione (e del tentativo ex art. 56 c.p.) è stata ritenuta sufficiente in considerazione dei messaggi dall'imputato alla vittima che prospettavano la restituzione della refurtiva in cambio di denaro e contenevano minacce; la Corte ha ritenuto provato l'elemento materiale e finalistico in combinato con le altre fonti probatorie.

  • articolo 56 cod. pen.

    Applicato per qualificare la condotta come tentata estorsione: la Corte ha valutato che, pur non essendosi perfezionata l'estorsione, sussisteva il tentativo sulla base delle condotte e delle comunicazioni dell'imputato.

  • articolo 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della prova; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato i criteri di valutazione della prova e abbia motivato in maniera coerente l'attendibilità delle fonti.

  • articolo 606 cod. proc. pen.

    Sottolineato il perimetro del sindacato di legittimità: molte doglianze del ricorrente insistono su una diversa lettura dei fatti (censura di fatto) non consentita in sede di cassazione quando si tratta di rivalutazione probatoria; la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in proposito.

  • articolo 616 cod. proc. pen.

    Applicato per infliggere condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso e alla colpa nell'aver proposto il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove di merito, senza evidenziare vizi specifici di motivazione rientranti nell'art. 606 c.p.p., sono frequentemente dichiarate inammissibili o destinate al rigetto: non è possibile il semplice 'contraddittorio interpretativo' dei fatti.
  • La Corte d'appello è tenuta a dare una motivazione autonoma e comprensibile; tuttavia, quando essa esamina le emergenze processuali e risponde puntualmente ai motivi di gravame, la Cassazione non sostituisce la valutazione probabilistica delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La attendibilità della persona offesa può essere adeguatamente valorizzata se trova riscontro in elementi di corroborazione (testimonianze, messaggi, documenti): la presenza di fonti multiple e coerenti rende difficile per la Cassazione censurare la decisione sul piano della valutazione di fatto.
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e dimostrare il difetto di logicità o di completezza in termini tali da rientrare nei motivi di legittimità; affermazioni generiche di 'mancata motivazione' sono spesso inefficaci.
  • Se le circostanze attenuanti sono già state riconosciute in primo grado, il loro nuovo richiamo in appello senza motivazione nuova o fondata può essere considerato privo di specificità e quindi inutile ai fini del gravame.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve prestare attenzione alla concretezza e alla specificità delle doglianze: ricorsi manifestamente infondati o che determinano l'inammissibilità possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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