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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19779/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dal curatore fallimentare per ottenere la declaratoria di illegittimità di versamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della controparte, indicata come socio di maggioranza, negli anni 2011 e 2012, con domanda di restituzione di euro 59.614,36. Il Tribunale originariamente adito aveva declinato la competenza ritenendo la domanda non attratta alla competenza del tribunale fallimentare, ma riconducibile a una azione di natura societaria rientrante nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Genova, questo ha invece sollevato conflitto negativo sostenendo che la domanda fosse in realtà riconducibile all'art. 2476, primo comma, parte seconda, c.c. e quindi alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, osservando che il rimedio presuppone il fallimento e spetta esclusivamente al curatore. La Corte è stata quindi investita del regolamento d'ufficio di competenza per stabilire se il conflitto fosse tempestivamente proponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza per materia non fosse stata sollevata nella prima udienza di trattazione dinanzi al giudice della riassunzione, ma solo in una udienza successiva, dopo vari rinvii per ragioni estranee alla questione di competenza. Secondo la Corte, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il rilievo dell'incompetenza per materia deve avvenire non oltre la prima udienza di trattazione; tale regola vale anche quando la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente. Non ricorreva neppure l'eccezione giurisprudenziale che consente il rilievo successivo quando il giudice debba svolgere attività istruttorie strettamente funzionali alla decisione sulla competenza. Il regolamento è stato quindi dichiarato inammissibile, con prevalenza della parte che aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    l'incompetenza per materia ... può essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione

    Il termine per il rilievo dell'incompetenza per materia è perentorio e il suo superamento preclude il regolamento di competenza; la preclusione opera anche nel giudizio riassunto davanti al giudice ritenuto competente.

  • art. 183 c.p.c.

    la prima udienza di trattazione ... identificabile, nel rito ordinario, con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.

    La prima udienza di trattazione coincide, nel rito ordinario, con l'udienza ex art. 183 c.p.c., che segna il limite temporale per il rilievo dell'incompetenza.

  • art. 28 c.p.c.

    incompetenza per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito

    Il richiamo serve a delimitare le ipotesi di incompetenza territoriale rilevabile d'ufficio insieme a quella per materia secondo l'art. 38 c.p.c.

  • art. 164, quinto comma, c.p.c.

    memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ.

    La memoria integrativa è stata utilizzata per sanare la genericità originaria della domanda e precisare i fatti contestati; il riferimento è meramente fattuale rispetto alla questione di competenza.

  • art. 2476, primo comma, parte seconda, c.c.

    la domanda fosse riconducibile all'art. 2476, primo comma, parte seconda, cod. civ.

    Il tribunale rimettente ha qualificato la domanda come azione societaria con possibile legittimazione del curatore; la Corte non entra nel merito di tale qualificazione, fermandosi alla preclusione processuale.

Massime di principio

  • Nel rito ordinario, l'incompetenza per materia deve essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione; decorso tale termine, la competenza si radica definitivamente presso il giudice adito.
  • La preclusione al rilievo dell'incompetenza vale anche nel giudizio riassunto davanti al giudice ritenuto competente dopo una precedente declinatoria di competenza: anche quel giudice deve sollevare l'eccezione entro la sua prima udienza di trattazione.
  • La mera circostanza che la prima udienza sia stata preceduta da attività di regolarizzazione del contraddittorio o da rinvii per impedimenti o trattative non riapre il termine per il rilievo della competenza.
  • Il rilievo successivo è ammesso solo se, nella stessa udienza o senza soluzione di continuità, il giudice debba compiere attività processuali strettamente funzionali alla verifica della competenza; in mancanza, il regolamento d'ufficio è inammissibile.
  • La parte che non condivida la declinatoria di competenza del primo giudice non può ottenere una nuova rimessione del tema davanti al giudice della riassunzione mediante mera riproposizione dell'eccezione, dovendo semmai impugnare il primo provvedimento nei modi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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