Cassazione Penale, Ordinanza n. 33511/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla detenzione e alla messa in vendita di un numero contenuto di beni contraffatti recanti l'immagine o i diritti di un artista. Con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità della consulenza tecnica acquisita nel giudizio di primo grado. La Corte ha rilevato che la decisione sulla contraffazione non era stata fondata su tale consulenza, ma sulle dichiarazioni rese in appello dal legale rappresentante della società titolare dei diritti dell'artista, sicché la doglianza non era consentita. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il giudice di primo grado aveva già applicato la speciale ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., valorizzando il numero contenuto dei beni contraffatti detenuti e posti in vendita. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva valorizzato due precedenti specifici, dai quali aveva desunto che i reati non erano occasionali ma esprimevano una rafforzata pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza della decisione impugnata quanto alla prova della contraffazione, all'assorbimento dell'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità nella speciale attenuante prevista per la ricettazione di particolare tenuità e alla valutazione della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La speciale ipotesi attenuata è stata applicata in ragione del numero contenuto dei beni contraffatti detenuti e posti in vendita.
danno patrimoniale di speciale tenuità
L'attenuante comune non è compatibile con quella speciale prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. quando la stessa esiguità del danno sia già stata valutata per applicare l'ipotesi attenuata, poiché il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte.
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
La valorizzazione di precedenti specifici può escludere il carattere occasionale dei nuovi reati e sorreggere il giudizio di rafforzata pericolosità sociale.
violazione di legge e vizio di motivazione
Le censure relative alla prova e alla motivazione sono state respinte perché non confrontate con l'effettivo fondamento probatorio della decisione o manifestamente infondate.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di inutilizzabilità di una prova è priva di incidenza quando la decisione impugnata risulta fondata su un autonomo e diverso elemento probatorio, idoneo da solo a sorreggere l'accertamento contestato.
- L'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità non è cumulabile con la speciale ipotesi attenuata prevista per la ricettazione quando la medesima esiguità del danno o dell'offesa sia già stata valutata per applicare la disposizione speciale, poiché lo stesso elemento favorevole non può essere valorizzato due volte.
- La presenza di precedenti penali specifici può fondare il giudizio secondo cui i nuovi reati non sono occasionali, ma esprimono una rafforzata pericolosità sociale, ai fini della valutazione della recidiva.
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