Cassazione Penale, Sentenza n. 31258/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi. Primo motivo (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): dedotta contraddittorieta della motivazione della sentenza impugnata circa la consapevolezza di Sozzi che il telefono fosse provento di furto, atteso che i contatti per la restituzione erano avvenuti con un terzo intermediario (Thomas Pierre Alain Lucien Fisson) e non direttamente con la persona offesa, per cui sosteneva che non risultava la certezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo motivo (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.): contestata la consumazione del reato di estorsione, prospettando che, poiche la vittima aveva preallertato la polizia e la consegna dei 100 euro era avvenuta sotto controllo degli agenti (con fotocopia delle banconote) e immediato arresto, mancava la reale costrizione e l'ingiusto profitto e il fatto doveva essere qualificato come tentativo (art. 56 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: l'intermediario agiva evidentemente per conto della persona offesa e, in mancanza di ragioni per dubitare della veridicita della sua rappresentazione, era legittimo inferire che Sozzi fosse consapevole della provenienza furtiva del telefono; quindi non sussiste contraddittorieta. Sul secondo motivo la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nell'estorsione, la costrizione e l'ingiusto profitto sono eventi distinti e che la consumazione si realizza quando la vittima effettivamente consegna la cosa o la somma richiesta, anche se la consegna avviene sotto il controllo della polizia e segue un preavviso; pertanto l'estorsione era consumata. In conseguenza, il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento per censurare motivazioni contraddittorie della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la censura infondata per mancanza di contraddittorieta manifesta.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento per dedurre erronea applicazione o interpretazione della legge penale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della nozione di estorsione.
Norma sul tentativo: evocata dal ricorrente per sostenere che il fatto fosse tentato; la Corte ha ricordato che la consumazione dell'estorsione non si esclude per l'intervento della polizia quando la cosa o il denaro vengono consegnati.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha disatteso la questione di costituzionalita prospettata dal ricorrente e ha confermato l'interpretazione secondo cui il profitto e' evento della fattispecie e si realizza al momento della consegna.
Norma per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso; applicata dalla Corte.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. n. 19 del 27/10/1999, Campanella e altre pronunce)
Principio consolidato che il profitto nell'estorsione e' evento collegato alla condotta coattiva; la consegna della cosa o del denaro determina la consumazione anche se l'intervento della polizia era stato predisposto.
Massime di principio
- La dichiarazione di intermediazione (un terzo che parla per conto della vittima) non esclude, di per se, la consapevolezza dell'acquirente circa la provenienza delittuosa del bene: il giudice puo' ritenere che l'intermediario agisse come portavoce e inferire la conoscenza.
- Per il reato di ricettazione la consapevolezza della provenienza illecita puo' essere desunta anche da contatti indiretti se non emergono elementi che facciano dubitare della veridicita delle comunicazioni dell'intermediario.
- Nell'estorsione la costrizione (violenza o minaccia) e l'ingiusto profitto sono eventi distinti; la consumazione si verifica quando la vittima, costretta, consegna il bene o il denaro richiesto.
- La presenza o il controllo della polizia al momento della consegna non esclude automaticamente la consumazione dell'estorsione: se la vittima materialmente consegna la cosa o il denaro, il reato si considera consumato anche se e' stato predisposto l'intervento delle forze dell'ordine.
- La mera predeterminazione di arresto dell'autore o la fotocopia delle banconote non trasformano automaticamente il fatto in tentativo; la qualificazione dipende dall'effettiva realizzazione degli eventi tipici (consegna/profitto).
- Le censure di contraddittorieta nella motivazione richiedono che la contraddizione sia manifesta e rilevante: semplificazioni non decisive non costituiscono vizio di motivazione sufficiente.
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