Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4344/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (destinatario)

La controversia

La società ricorrente aveva proseguito, quale assuntore del concordato fallimentare di una società, l’azione revocatoria fallimentare promossa dal curatore contro una società straniera per ottenere la restituzione di pagamenti ricevuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3510/2011, aveva respinto l’impugnazione contro il rigetto della domanda; la sentenza era stata poi corretta quanto alle spese con ordinanza del 25 luglio 2012. Con ordinanza n. 4195/2018 la Cassazione aveva rigettato i ricorsi per cassazione e dichiarato inammissibili, e comunque infondati, i primi due motivi della società assuntrice, relativi alla legittimazione passiva della destinataria dei pagamenti e all’opponibilità dei contratti quadro. La società ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., articolando due motivi. Con il primo ha denunciato un errore di fatto, sostenendo che le deduzioni sulla responsabilità restitutoria della resistente anche quale rappresentante del soggetto indicato come CWB e sulla contestazione dell’opponibilità dei contratti quadro alla curatela erano state tempestivamente formulate nei giudizi di merito, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza revocanda. Con il secondo ha contestato come erronea la supposizione che la resistente, quale rappresentante, avesse soltanto incassato i pagamenti trasferendoli al rappresentato. Il ricorso per revocazione è stato notificato soltanto alla resistente e non alle altre parti del precedente giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza disporre l’integrazione del contraddittorio: essendo il ricorso prima facie inammissibile, l’integrazione avrebbe comportato un inutile aggravio e allungamento del processo senza effettivo beneficio per le garanzie delle altre parti. Il primo motivo non individua un errore percettivo: gli atti riprodotti dalla ricorrente non dimostrano che le specifiche deduzioni fossero state tempestivamente formulate nei gradi di merito; le argomentazioni mirano, piuttosto, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali e dell’attività difensiva, non consentita in sede revocatoria. Anche il secondo motivo è inammissibile: la revocazione non consente di sindacare un errore di giudizio o l’interpretazione delle risultanze processuali. Inoltre, l’asserita retrocessione dei pagamenti non era decisiva per la ratio dell’ordinanza revocanda, che aveva individuato in linea generale nel beneficiario diretto dell’atto solutorio, e non nel rappresentante che incassa per conto del rappresentato, il soggetto tenuto alla restituzione; la declaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi aveva inoltre reso definitiva la statuizione di merito sulla carenza di titolarità passiva del rapporto in capo alla resistente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 20.200 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    l’istanza di revocazione di una decisione della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e consistente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile, escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

    La revocazione di una decisione della Cassazione è ammissibile soltanto per un errore percettivo o una svista materiale su un fatto decisivo, incontrovertibilmente smentito o dimostrato dagli atti e non già oggetto di valutazione giudiziale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Un siffatto errore, poi, deve essere essenziale e decisivo (cfr. Cass. n. 11200 del 2018, in motivazione; Cass. n. 25871 del 2017; Cass. 24334 del 2014), nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., tra le ultime, Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 14656 del 2017), oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.

    L’errore revocatorio deve essere immediatamente verificabile confrontando la decisione con gli atti, assolutamente evidente e causalmente determinante per l’esito; non ricorre quando occorra rivalutare o interpretare le risultanze processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione di una decisione della Corte di cassazione per errore di fatto è circoscritta a un errore di percezione o a una svista materiale su un fatto decisivo, la cui esistenza o inesistenza risulti incontestabilmente dagli atti e che non sia stato oggetto di una valutazione giudiziale.
  • L’errore di fatto revocatorio deve essere essenziale, causalmente decisivo e rilevabile dal semplice confronto tra la decisione e gli atti o documenti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove, degli atti processuali o delle deduzioni delle parti.
  • Quando il ricorso per revocazione di una decisione della Cassazione risulti prima facie inammissibile, il giudice può omettere l’integrazione del contraddittorio se essa comporterebbe soltanto un inutile aggravio e ritardo, senza un effettivo beneficio per i diritti processuali degli altri soggetti.
  • Nell’azione revocatoria fallimentare di pagamenti, secondo l’affermazione della precedente ordinanza riportata e considerata dalla Corte, il soggetto tenuto alla restituzione è il beneficiario diretto dell’atto solutorio, non il rappresentante che abbia soltanto incassato le somme per trasferirle al rappresentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.