Cassazione Civile, Ordinanza n. 26470/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con l'ordinanza n. 26201/2021 era stato accolto il ricorso della contribuente con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità. La difensora della parte vittoriosa, dichiaratasi antistataria, ha chiesto la correzione dell'ordinanza per omissione della statuizione di distrazione delle spese in suo favore, deducendo che la richiesta era stata espressamente formulata nella memoria illustrativa. Ha inoltre chiesto la rideterminazione degli esborsi, assumendo che nel dispositivo fosse stato liquidato solo un importo di euro 200,00 a fronte del contributo unificato e di altre spese effettivamente sostenute. Le intimate non hanno svolto difese. La Corte ha esaminato la proponibilità del rimedio di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. anche rispetto alle pronunce della Cassazione e ha ritenuto fondata solo la censura relativa alla mancata distrazione, non quella concernente la quantificazione degli esborsi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale limitatamente alla mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, disponendo l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 26201/2021 con la formula "con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Giovanna Anzuini". Ha invece disatteso la richiesta di rettifica della somma liquidata a titolo di esborsi, affermando che il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege la cui restituzione alla parte vittoriosa è implicitamente compresa nella condanna alle spese anche se non espressamente menzionata. Non sono state liquidate le spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, in quanto errore materiale
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche alle pronunce della Cassazione
è richiamato come norma coerente con la correzione e con la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia soddisfatto il credito
indica la trattazione camerale non partecipata del procedimento
consente l'applicazione del rimedio di correzione anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
il contributo unificato è obbligazione ex lege predeterminata che viene recuperata come parte delle spese, senza necessità di correzione se non espressamente menzionata
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., e non una statuizione da impugnare con i mezzi ordinari.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma; se formulata specificamente nel giudizio, legittima il difensore a promuovere il procedimento di correzione.
- Il rimedio della correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, in coerenza con l'art. 391 bis c.p.c. e con l'esigenza di celerità e ragionevole durata del processo.
- La liquidazione delle spese di lite comprende implicitamente il recupero del contributo unificato, sicché la mancata menzione espressa di tale voce non richiede correzione per errore materiale.
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