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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29909/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio per alcuni terreni di proprietà del ricorrente, ablati pro quota nell'ambito di interventi per la realizzazione di un polo scientifico-tecnologico universitario. La Corte d'appello aveva rideterminato l'indennità condividendo la stima peritale e ritenendo che, pur non essendo le aree edificabili in senso urbanistico, la loro collocazione in zone destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo imponesse una valutazione comprensiva di tutte le possibili utilizzazioni lecite, anche diverse da quella agricola. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione del CTU o di sua chiamata a chiarimenti; erroneità della decisione sulla destinazione urbanistica e sulla rilevanza della prevista vasca di contenimento delle acque meteoriche; contraddittorietà nell'avere qualificato il vincolo come espropriativo pur in presenza, secondo il ricorrente, di terreni da considerare edificabili; liquidazione dell'indennità a importo inferiore ai valori di mercato; illegittima esclusione della rivalutazione monetaria in favore dei soli interessi compensativi; erronea compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande, eccezioni o assunti, non le istanze istruttorie, per le quali può al più prospettarsi un vizio motivazionale. I motivi dal secondo al quarto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze peritali, estranea al giudizio di legittimità. Il quinto motivo è stato dichiarato doppiamente inammissibile sia perché sollecitava anch'esso una rivalutazione di fatto, sia perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, che aveva escluso il maggior danno da svalutazione per mancata prova del diverso rendimento dei BOT rispetto agli interessi legali. Anche il sesto motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, poiché la compensazione per reciproca soccombenza non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    il vizio di omessa pronuncia sussiste solo rispetto a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, non rispetto a mere istanze istruttorie.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    l'omessa pronuncia integra un vizio processuale deducibile in cassazione solo nei limiti sopra indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non può essere configurato con riferimento a richieste istruttorie, ma solo rispetto a domande, eccezioni o conclusioni che impongano una decisione di accoglimento o di rigetto.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di riesame del merito o di rivalutazione delle prove e delle risultanze peritali, poiché il controllo di legittimità riguarda la coerenza logico-giuridica della decisione e la corretta applicazione della legge.
  • Quando la sentenza di merito neghi il maggior danno da svalutazione monetaria per difetto di prova, il motivo di ricorso deve censurare specificamente tale ratio decidendi; diversamente è inammissibile.
  • Le statuizioni sulle spese di lite, quando fondate su valutazioni rimesse al giudice di merito come la reciproca soccombenza, non sono sindacabili in cassazione se il ricorso mira solo a sostituire una diversa valutazione discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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