Sentenza del 28/06/2016 n. 13335 - Corte di Cassazione
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione legale - Agevolazioni - Requisito della residenza - Della famiglia - Rilevanza - Prova - Criteri - Accertamento della coabitazione dei coniugi - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Aquila, sezione staccata di Pescara, che aveva annullato il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla quota del 50% dell’immobile acquistato il 1° luglio 2005. La contribuente aveva dichiarato di voler trasferire entro 18 mesi la residenza nel comune dell’immobile; vi si era trasferito soltanto il marito, mentre lei aveva mantenuto la residenza a Pescara. L’Agenzia ha contestato sia l’errata applicazione della disciplina dell’agevolazione prima casa sia la motivazione della CTR, sostenendo che il trasferimento del marito non dimostrava, da solo, che l’immobile fosse la residenza principale della famiglia; inoltre, un accertamento dei vigili urbani avrebbe indicato che l’immobile non era abitato stabilmente dai proprietari. La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, benché articolasse insieme censure di diritto e di fatto, perché denunciava anche un errore nella qualificazione giuridica dei fatti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione per gli accertamenti di fatto e la decisione anche sulle spese. Ha chiarito che la residenza rilevante può essere quella della famiglia e che non è necessario che entrambi i coniugi abbiano la stessa residenza anagrafica; occorre però verificare l’effettiva destinazione dell’immobile a residenza familiare, in particolare la coabitazione. Il solo trasferimento della residenza del marito nel comune dell’immobile non è prova sufficiente. La Corte ha inoltre rilevato che il beneficio non può essere recuperato facendo valere a posteriori un diverso presupposto agevolativo da quello specificamente indicato nell’atto: se la contribuente aveva richiesto l’agevolazione dichiarando l’intenzione di trasferire la residenza nel comune, non poteva sostituire tale ragione con la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare. La verifica finale dei fatti e la decisione nel merito sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte I
per quanto l'art 1, nota 2 bis, D.P.R. n. 131 del 1986 prescriva indefettibilmente, ed a pena di decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di 18 mesi, e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell'atto di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti.
L’agevolazione va richiesta nell’atto indicando lo specifico presupposto invocato. Se quel presupposto risulta insussistente, il contribuente non può sostituirlo successivamente con un diverso requisito agevolativo.
l'art. 144 cod.civ. prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia.
La residenza individuale dei coniugi può essere distinta dalla residenza familiare. Ai fini del beneficio prima casa, tuttavia, occorre dimostrare che l’immobile acquistato sia effettivamente la residenza della famiglia, non basta la sola residenza anagrafica di uno dei coniugi nel comune.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico articolato motivo d'impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora vi sia stato, come nel caso di specie, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto.
La formulazione congiunta di censure di violazione di legge e di motivazione non rende automaticamente inammissibile il motivo se questo denuncia anche un errore di qualificazione giuridica dei fatti. In generale, invece, la sovrapposizione indistinta di censure eterogenee, senza una loro riconoscibile articolazione, è inammissibile.
Massime di principio
- Per l’agevolazione prima casa richiesta sulla base dell’intenzione di trasferire la residenza nel comune dell’immobile, va verificato il presupposto dichiarato nell’atto e il rispetto del termine previsto; non è possibile sostituirlo a posteriori con un diverso requisito agevolativo.
- Per coniugi in comunione legale non è indispensabile che entrambi abbiano la stessa residenza anagrafica: può rilevare la residenza della famiglia. Occorre però provare che l’immobile sia davvero destinato a residenza familiare e che vi sia coabitazione; il trasferimento anagrafico di un solo coniuge nel comune non basta da solo.
- La valutazione della destinazione effettiva dell’immobile richiede un accertamento concreto delle circostanze di fatto; il giudice non può ritenere provata la residenza familiare sulla sola base del trasferimento della residenza di uno dei coniugi.
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