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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22642/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché, secondo la sentenza di primo grado, nella motivazione era stata espressamente ritenuta concedibile la sospensione condizionale della pena, mentre il dispositivo ometteva di concedere tale beneficio; la Corte territoriale, invece, aveva dato prevalenza al dispositivo sulla motivazione e non aveva concesso il beneficio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che, anche ammettendo l'errore materiale del Tribunale nel non includere il beneficio nel dispositivo, la Corte d'appello non avrebbe potuto riformare la sentenza concedendo la sospensione condizionale della pena in quanto sussisteva un evento ostativo sopravvenuto: la ricorrente aveva infatti già beneficiato della sospensione ex art. 163 c.p. per una sentenza del 2017 e, tra la prima e la seconda pronuncia, aveva patteggiato una pena detentiva per delitti (sentenza divenuta definitiva il 2/10/2021). La giurisprudenza citata stabilisce che la sospensione condizionale non può essere reiterata quando la condanna intermedia riguarda pena detentiva per delitto (art. 164 c.p.) e che la sentenza di patteggiamento vale come precedente impeditivo. Per tali ragioni il vizio denunciato non poteva avere rilievo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Riferito al fatto che la ricorrente aveva già goduto in precedenza del beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte lo usa per ricostruire la serie di benefici già concessi

  • art. 164 cod. pen.

    Interpretato come norma impeditiva della concessione (e della reiterazione) della sospensione condizionale quando sia intervenuta una precedente condanna a pena detentiva per delitto: la condanna intermedia per delitto è ostativa alla successiva concessione del beneficio

  • art. 168 cod. pen.

    Ricollegato al principio per cui la condanna intermedia può determinare la revoca della sospensione condizionale precedentemente accordata, anche se il cumulo delle pene fosse inferiore a due anni

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato per chiarire che la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) è equiparata a sentenza di condanna e costituisce precedente penale valutabile anche se sia intervenuta successiva estinzione del reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende per inammissibilità manifestamente infondata del ricorso

Massime di principio

  • La prevalenza dispositivo/motivazione: in linea generale il dispositivo ha efficacia decisoria prevalente, ma un errore materiale nel dispositivo può essere rilevato; tuttavia la rettifica è possibile solo se non sussistono eventi sopravvenuti che impediscano la concessione del beneficio
  • Sospensione condizionale e precedenti: una sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna ai fini della valutazione dei benefici (quindi può impedire la sospensione condizionale successiva)
  • Reiterazione del beneficio: la sospensione condizionale può essere reiterata solo se la condanna intermedia riguarda contravvenzioni o pene pecuniarie; una condanna intermedia per delitto con pena detentiva è ostativa
  • Effetto della condanna intermedia: una condanna intermedia può anche determinare la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, ai sensi dell'art. 168 c.p.
  • Correzione degli errori formali: l'omissione del beneficio nel dispositivo, se di natura meramente formale, non obbliga l'appello o la cassazione a concederlo se nel frattempo sono intervenuti fatti o sentenze che rendono la concessione impossibile
  • Rischio sanzioni processuali: ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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