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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23982/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Una cooperativa agricola ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento e le cartelle presupposte, emesse anche per premi INAIL. In primo grado aveva dedotto: l'inesistenza della notifica dell'intimazione via PEC; la prescrizione del credito; la nullità dell'intimazione per mancanza dell'indicazione del tasso di interesse e dei criteri di calcolo. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendola tardiva, qualificando le censure come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 617 e 155, quarto comma, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., oltre che omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il termine per l'opposizione fosse prorogato e che il ricorso fosse stato depositato tempestivamente l'11 dicembre 2017, non nel 2019; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 21-septies L. 241/1990 e all'art. 125 c.p.c., per l'omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento e la mancanza di attestazione di conformità all'originale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la doglianza della ricorrente non investisse una violazione di legge o un omesso esame di fatto decisivo, ma un errore di fatto percettivo del giudice di merito sulla data di deposito del ricorso (indicata erroneamente come 11 dicembre 2019 invece di 11 dicembre 2017). Tale errore, secondo la Corte, è emendabile con il rimedio della revocazione e non con il ricorso per cassazione, che è impugnazione a critica vincolata. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale non aveva applicato erroneamente la proroga del termine ex art. 155, quarto comma, c.p.c., ma aveva deciso sulla base della ritenuta tardività oggettiva dell'opposizione. Le spese non sono state poste a carico di alcuna parte perché il controricorso è stato notificato tardivamente. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a termine perentorio di venti giorni; il decorso del termine determina inammissibilità/tardività dell'opposizione.

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la proroga del termine scadente di sabato o festivo, ma la Corte rileva che il Tribunale non ha deciso sulla base di una falsa applicazione di tale norma.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione riconducibile a tale vizio, poiché il giudice di merito ha arrestato l'esame per tardività.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte precisa che qui non ricorre una vera falsa applicazione della legge, perché manca un errore nella sussunzione della fattispecie concreta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude la configurabilità perché la ricorrente non indica un fatto controverso oggetto di discussione non esaminato.

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dalla ricorrente a sostegno della nullità per mancata sottoscrizione dell'atto, ma la censura non è esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità della sottoscrizione e dell'attestazione di conformità; la Corte non entra nel merito per carenza del mezzo di impugnazione.

  • art. 395, primo comma, c.p.c.

    indicato quale rimedio corretto per l'errore di fatto percettivo che abbia determinato la decisione.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione nel procedimento.

  • art. 396 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo come norma, ma la revocazione viene richiamata come rimedio per l'errore di fatto; il riferimento normativo diretto nel testo è all'art. 395 c.p.c.

  • decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

    richiamato come fonte che disciplina il rinvio all'art. 617 c.p.c. nelle opposizioni in materia esecutiva/contributiva.

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a un termine perentorio di venti giorni; una proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
  • Quando il giudice di merito commette una svista materiale o un errore percettivo immediatamente rilevabile dagli atti, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone che la fattispecie concreta sia correttamente accertata; se l'errore riguarda la ricostruzione del fatto storico, non si configura il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e che la sentenza non lo abbia considerato; non basta prospettare una diversa lettura degli atti.
  • La scelta del mezzo di impugnazione deve essere coerente con la natura del vizio dedotto: l'errore di fatto percettivo non può essere fatto valere come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo.
  • Il controricorso notificato oltre il termine di legge è inammissibile e non determina statuizione sulle spese in favore del resistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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