Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27454/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 10/07/2023 che aveva rideterminato le pene per il concorso nell'omicidio di Mario Franzoni e reati connessi, aggravati dalla finalità mafiosa. Andrea Mantella deduce: 1) errata negazione del vincolo di continuazione tra la partecipazione all'associazione mafiosa e i delitti-fine (contestando l'uso di un criterio temporale e chiedendo che si riconosca la continuazione esterna); 2) violazioni di norme penali e processuali per non aver dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati indicati ai capi A3 e A4. Salvatore Mantella censura la motivazione della determinazione della pena (art.133 cod. pen. e vizio di motivazione), lamentando che la Corte territoriale non abbia eliminato correttamente la parte di pena correlata a reato estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Andrea Mantella: il motivo sulla continuazione è in parte manifestamente infondato e in parte generico, perché la Corte territoriale ha motivato la negazione della continuazione non solo sulla base del dato cronologico ma anche sull'elemento soggettivo (che Mantella avrebbe cercato di evitare l'omicidio e che l'omicidio era occasionale e non prevedibile all'atto dell'adesione al sodalizio); il motivo relativo alla prescrizione non è ammissibile perché l'annullamento con rinvio era limitato alla questione della continuazione, mentre il giudicato progressivo aveva reso irrevocabili gli accertamenti di responsabilità e quindi impediva far valere cause estintive sopravvenute nel giudizio di rinvio. Per Salvatore Mantella: il motivo è generico; la Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'assise d'appello (che ha eliminato l'aumento illegittimo computato precedentemente), ed il risultato finale è una diminuzione complessiva della pena rispetto alla precedente. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    comma 1 e comma 3 citati in relazione alle aggravanti e all'attenuante della collaborazione

    La sentenza utilizza l'art. 416-bis per valutare l'aggravante speciale e l'attenuante prevista per la collaborazione; è richiamato il principio che la continuazione con il reato associativo è configurabile solo se i reati-fine erano programmati all'atto dell'adesione o dell'ingresso nel sodalizio, salvo diversa valutazione dei fatti.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione: la Corte valuta sia elementi oggettivi (es. distanza temporale) sia soggettivi (volontà e programma criminoso al momento dell'adesione) per stabilire il vincolo di continuazione.

  • artt. 157-161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione citate in ordine alla possibile estinzione di specifici reati; la Corte ricorda che la questione della prescrizione, se non oggetto del rinvio, può essere preclusa dal giudicato progressivo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo alle cause estintive sopravvenute: la Corte afferma che, quando il giudicato progressivo ha reso irrevocabili accertamenti sul fatto e sulla responsabilità, il giudice di rinvio non può applicare cause estintive sopravvenute che inciderebbero sul decisum.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena invocata dal ricorrente Salvatore Mantella; la Corte ha ritenuto invece corretta la motivazione e il calcolo della pena operati dalla Corte territoriale dopo l'eliminazione dell'aumento illegittimo.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e non fondata perché il percorso argomentativo della Corte territoriale è chiaro e congruo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Invocato per la limitazione dell'enunciazione dei motivi nel dispositivo della sentenza; la Corte ha rispettato i limiti di esposizione richiesti.

  • art. 616 c.p.p.

    come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103

    Norma che consente la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00.

  • art. 27 Cost. e art. 111 Cost.

    art. 27 secondo comma; art. 111 settimo comma

    Richiamati in relazione al principio per cui il giudicato progressivo sulla responsabilità e sul fatto rende definitiva la decisione su tali parti e nega l'applicabilità di cause estintive sopravvenute nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio solo su un punto (es. determinazione della pena o questione circoscritta), gli altri accertamenti di responsabilità non toccati dal rinvio formano giudicato progressivo e non possono essere riconsiderati nel giudizio di rinvio (compresa l'applicabilità di cause estintive sopravvenute).
  • Per configurare la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine occorre dimostrare che i delitti-fine fossero programmati al momento dell'ingresso del soggetto nel sodalizio o al momento della determinazione a parteciparvi; la mera appartenenza anteriore non è sufficiente se i reati risultano occasionale e imprevedibili all'epoca dell'adesione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche sulla motivazione sono inammissibili.
  • Nella rideterminazione della pena il giudice del rinvio deve tener conto dell'eliminazione delle parti correlate a reati estinti per prescrizione; tuttavia, se la Corte d'appello effettua correttamente il calcolo e la riduzione, la Cassazione può rigettare il ricorso se la censura è generica.
  • Le spese e le sanzioni (Cassa delle ammende) possono essere imposte ai ricorrenti quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.