Cassazione Penale, Ordinanza n. 21057/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di detenzione illecita di stupefacente a fini di spaccio, riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per fini di spaccio. Il ricorso era affidato a un unico motivo: dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e comunque infondato/inammissibile, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla sola assenza di elementi positivi, che non è sufficiente il mero stato di incensuratezza e che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la biografia criminale dell'imputato e l'assenza di resipiscenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice applicata al fatto, relativo alla detenzione illecita di hashish per fini di spaccio, in forma di lieve entità/riqualificata.
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere fondato sull'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente, giustificando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se si limita a censurare in modo generico la valutazione del giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni decisive poste a base della decisione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi di segno positivo, senza che sia necessario il richiamo a tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, di per sé, a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare la biografia criminale dell'imputato e la mancanza di resipiscenza come elementi negativi rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.
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