Cassazione Civile, Ordinanza n. 16282/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento cautelare nel quale il tribunale, in sede di reclamo, aveva revocato l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e condannato una parte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare. Successivamente la parte vittoriosa nel cautelare chiese al giudice di pace un decreto ingiuntivo per ottenere il rimborso delle spese di CTU svolta in quel procedimento. Il debitore si oppose sostenendo che la pretesa era già coperta dal titolo originario, o comunque che l'omessa espressa liquidazione delle spese di CTU costituiva al più un mero errore materiale del provvedimento cautelare, emendabile mediante correzione, e non giustificava la formazione di un secondo titolo esecutivo sul medesimo credito. In ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi, tutti centrati sulla illegittima duplicazione del titolo, sul difetto di interesse ad agire, sul divieto di bis in idem e sull'abuso del diritto/processo; si lamentava inoltre omessa motivazione e motivazione contraddittoria, oltre alla violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle norme sulla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminandoli congiuntamente perché investivano la medesima questione: se, qualificata l'omissione sulle spese di CTU come mero errore materiale, fosse legittimo chiedere un nuovo titolo esecutivo oppure se si dovesse agire sul titolo già esistente mediante correzione. La Cassazione ha richiamato il principio per cui non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma il creditore già munito di titolo può procurarsene un secondo solo se l'azione non sia consumata, sussista l'interesse ad agire e non vi sia abuso del diritto o del processo. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per radicale contraddittorietà e motivazione solo apparente, perché il giudice d'appello aveva qualificato l'omissione come errore materiale ma non aveva spiegato, alla luce della giurisprudenza richiamata, perché fosse comunque ammissibile il secondo titolo ingiuntivo. La sentenza del Tribunale di Palermo è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ordinanza ex articolo 700 c.p.c.
provvedimento cautelare originario nel cui ambito era stata pronunciata la condanna alle spese.
principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c.
le spese di lite seguono la soccombenza e, secondo la ricorrente, ricomprenderebbero anche quelle di CTU; la Corte non nega il principio, ma rileva che occorreva esaminare la compatibilità con la duplicazione del titolo.
violazione dell’articolo 100 c.p.c.
l'azione monitoria è ammissibile solo in presenza di interesse ad agire; la Corte richiama l'interesse come limite alla duplicazione dei titoli.
abuso del diritto come violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.
invocato a fondamento del divieto di ottenere un secondo titolo sul medesimo credito quando l'azione risulti consumata o abusiva.
abuso del diritto come violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.
richiamato quale parametro di correttezza e buona fede nell'esercizio del credito e dell'azione giudiziale.
art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.c.
dedotto come vizio motivazionale; la Corte valorizza il profilo della motivazione apparente/contraddittoria della sentenza impugnata.
sentenza pronunciata il 10 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c.
richiamato solo per indicare la forma della decisione di appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
vizi dedotti per violazione di legge e omesso esame/motivazione su fatti decisivi.
Massime di principio
- Quando la mancata liquidazione di una voce di spese può essere qualificata come mero errore materiale del provvedimento originario, la parte vittoriosa non può automaticamente ottenere un nuovo titolo esecutivo sullo stesso credito, dovendo verificarsi se sia necessaria la correzione del titolo già esistente.
- Non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi: il secondo titolo è ammissibile solo se non vi è consumazione dell'azione, persiste un concreto interesse ad agire e l'iniziativa non integra abuso del diritto o del processo.
- Il giudice di merito, quando affronta una domanda volta a ottenere un secondo titolo sul medesimo credito, deve confrontarsi espressamente con i presupposti di ammissibilità dell'ulteriore azione e spiegare perché, nel caso concreto, tali presupposti sussistano; altrimenti la motivazione è apparente o contraddittoria.
- La qualificazione di un'omissione come errore materiale non esaurisce l'analisi: occorre verificare se il credito sia già coperto dal titolo preesistente e se l'azione successiva sia compatibile con il divieto di bis in idem sostanziale e con l'interesse ad agire.
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