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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19874/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, riformando l'assoluzione di primo grado per contraddittorietà della prova, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata l'8.5.2021. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 129 e art. 530 c.p.p.), sostenendo che l'istruttoria dibattimentale era già terminata prima della data indicata dalla Corte territoriale e che il Tribunale aveva correttamente assolto nel merito con formula piena ai sensi dell'art. 530 c.p.p., rilevando altresì che la Corte d'appello ha applicato erroneamente il principio Tettamanti e ha deciso oltre i limiti dell'appello proposto dalla parte civile, violando il divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata. Ha rilevato che la Corte d'appello ha illegittimamente riformato l'assoluzione in assenza di impugnazione del pubblico ministero, avendo la parte civile proposto l'appello prioritariamente per ottenere la declaratoria di prescrizione e, solo subordinatamente, il risarcimento. La Cassazione ha inoltre affermato che l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. da parte della Corte d'appello era impropria nel contesto di appello proposto dalla sola parte civile. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la prevalenza di formule nel giudizio quando sia intervenuta una causa estintiva; la Corte afferma che la sua applicazione è limitata ai casi in cui il giudice penale sia chiamato a decidere sul merito e le circostanze risultino ictu oculi; non è pienamente applicabile quando l'appello è proposto solo dalla parte civile

  • art. 530 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di assoluzione per insufficienza della prova o contraddittorietà; il ricorrente aveva ottenuto assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530 e la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo che la Corte d'appello ne riformasse la conclusione penale in assenza di impugnazione del PM

  • art. 576 c.p.p.

    Disposizione che consente l'accertamento incidentale della responsabilità penale da parte del giudice civile ai fini del risarcimento; la Corte rileva che la parte civile, se intendeva ottenere il risarcimento, avrebbe dovuto chiedere l'accertamento incidentale ai sensi di questo articolo

  • art. 538 c.p.p.

    Norma richiamata quale deroga per l'accertamento incidentale; la Corte osserva che la parte civile non ha seguito correttamente la procedura prevista per ottenere l'accertamento ai soli fini civili

  • art. 578 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza come riferimento sulle valutazioni probatorie in sede di appello; la Corte distingue il caso di specie dalle ipotesi contemplate da questa norma

  • art. 622 c.p.p.

    Norma che disciplina il rinvio al giudice civile; la Corte precisava che il rinvio opera quando venga meno la possibilità di accertamento del reato in sede penale, ma poi ha comunque annullato la sentenza impugnata senza rinvio

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18 art. 83 comma 12-ter (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Richiamata soltanto in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale depositata ai sensi della norma emergenziale; non incide sul merito delle questioni tratte dalla Cassazione

  • Sentenza Sezioni Unite 'Tettamanti' (Sez. U, n. 35490/2009)

    Giurisprudenza citata dalla Corte d'appello per sostenere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.; la Cassazione osserva però che il richiamo era improprio nel caso presente perché la decisione Tettamanti riguarda ipotesi in cui il merito penale era ancora disputabile e non il solo appello della parte civile

Massime di principio

  • La parte civile che impugna una sentenza di assoluzione non può, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, ottenere una riforma peggiorativa della posizione penale dell'imputato (divieto di reformatio in peius)
  • Se la parte civile chiede il risarcimento e necessita di un'accertamento della responsabilità penale solo ai fini civili, la sede corretta è la richiesta di accertamento incidentale ai sensi dell'art. 576 c.p.p. e non l'impugnazione della sentenza penale per riformare il giudicato penale
  • L'art. 129, comma 2, c.p.p. (regola di prevalenza di formule in presenza di cause estintive) si applica solo quando le circostanze escludenti l'esistenza o la rilevanza penale del fatto emergono dagli atti in modo ictu oculi e quando il giudice penale decide sul merito; non è uno strumento compatibile con l'appello proposto esclusivamente dalla parte civile
  • La declaratoria di prescrizione pronunciata in appello, se fondata su un riesame che incide sulla formula assolutoria pronunciata in primo grado in assenza di impugnazione del PM, può essere dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione
  • Quando il giudice penale non può più pronunciarsi validamente sulle statuizioni civili a causa dell'illegittimità del giudizio penale riformato dall'appello della parte civile, il corretto percorso è l'annullamento della decisione penale e, ove necessario, il rinvio dell'azione risarcitoria alla giurisdizione civile competente

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