Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24656/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione volta a censurare: 1) la dichiarazione di responsabilità penale per concorso nella detenzione e cessione di cocaina, contestando che il contributo della ricorrente sia stato adeguatamente provato (si contesta la rilevanza del solo grido "Zio!" quale prova del ruolo di "vedetta"); 2) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con il rilievo che le quantità sequestrate (complessivi gr. 5,70 e cessione di gr. 1,30) renderebbero possibile il riconoscimento della minima offensività sotto il profilo patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha applicato il principio di inammissibilità per motivi che si limitano a ripetere argomentazioni già sollevate e disattese in appello, rilevando che la Corte territoriale ha valutato congiuntamente il grido "Zio!" e la condotta di osservazione della ricorrente (sguardi intorno durante il servizio di osservazione) per ritenere il contributo concorsuale come "vedetta"; la difesa non ha confutato specificamente questo riscontro di fatto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto insufficiente la sola indicazione delle quantità di stupefacente per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, poiché mancavano elementi circa il lucro perseguito o conseguito e la difesa non ha fornito dati probatori né ha confutato la valutazione della Corte territoriale; inoltre la ricorrente si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Conseguentemente il provvedimento impugnato è rimasto efficace; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    La fattispecie contestata (detenzione e cessione di cocaina in concorso) è stata qualificata alla stregua del comma 5 dell'art. 73; la sentenza impugnata conferma la responsabilità per tale reato.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per la minima offensività non è stata riconosciuta perché la difesa non ha fornito elementi sul danno patrimoniale o sul lucro perseguito/conseguito; la Corte richiede puntuali elementi per valutare la configurabilità dell'attenuante.

  • Giurisprudenza: principio di inammissibilità per motivi non specifici (Sez. 2, n. 42046/2019, Boutartour)

    Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo ripropone pedissequamente argomentazioni già disattese in sede di appello senza svolgere una critica argomentata e specifica alle risultanze di fatto della corte territoriale.

  • Giurisprudenza: necessità di verifica del lucro per l'attenuante (Sez. 3, n. 20674/2023, Delli Carri)

    Sez. 3, n. 20674 del 18/03/2023

    Per riconoscere l'attenuante ex art. 62 n. 4 è necessaria una puntuale verifica del lucro o del danno patrimoniale; l'assenza di tali elementi legittima il diniego operato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione che si limita a ripetere censure già sviluppate in appello e disattese dalla corte territoriale è molto frequentemente dichiarato inammissibile; è necessario spiegare specificamente perché la valutazione di fatto è illogica, contraddittoria o manifestamente erronea.
  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è sufficiente indicare le quantità di stupefacente: il difensore deve fornire o richiedere al giudice di merito una valutazione sul danno patrimoniale effettivo o sul lucro perseguito/conseguito, con dati e argomentazioni circostanziate.
  • Il ruolo di "vedetta" può essere ricostruito sulla base di un complesso di elementi comportamentali (es. osservazione, gesti, avvisi al complice) e non solo su un singolo atto verbale; la critica difensiva deve affrontare tutte le circostanze valutate dal giudice.
  • L'uso della facoltà di non rispondere può limitare la possibilità di ottenere attenuanti basate su elementi soggettivi o sul minor disvalore patrimoniale se non sono forniti altri elementi probatori in atti.
  • In sede di cassazione è più efficace sollevare questioni di diritto o dimostrare violazioni logico-giuridiche della motivazione piuttosto che riproporre ricostruzioni alternative dei fatti già esaminate e motivate dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.