Cassazione Penale, Sentenza n. 24656/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione volta a censurare: 1) la dichiarazione di responsabilità penale per concorso nella detenzione e cessione di cocaina, contestando che il contributo della ricorrente sia stato adeguatamente provato (si contesta la rilevanza del solo grido "Zio!" quale prova del ruolo di "vedetta"); 2) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con il rilievo che le quantità sequestrate (complessivi gr. 5,70 e cessione di gr. 1,30) renderebbero possibile il riconoscimento della minima offensività sotto il profilo patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha applicato il principio di inammissibilità per motivi che si limitano a ripetere argomentazioni già sollevate e disattese in appello, rilevando che la Corte territoriale ha valutato congiuntamente il grido "Zio!" e la condotta di osservazione della ricorrente (sguardi intorno durante il servizio di osservazione) per ritenere il contributo concorsuale come "vedetta"; la difesa non ha confutato specificamente questo riscontro di fatto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto insufficiente la sola indicazione delle quantità di stupefacente per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, poiché mancavano elementi circa il lucro perseguito o conseguito e la difesa non ha fornito dati probatori né ha confutato la valutazione della Corte territoriale; inoltre la ricorrente si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Conseguentemente il provvedimento impugnato è rimasto efficace; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
La fattispecie contestata (detenzione e cessione di cocaina in concorso) è stata qualificata alla stregua del comma 5 dell'art. 73; la sentenza impugnata conferma la responsabilità per tale reato.
L'attenuante per la minima offensività non è stata riconosciuta perché la difesa non ha fornito elementi sul danno patrimoniale o sul lucro perseguito/conseguito; la Corte richiede puntuali elementi per valutare la configurabilità dell'attenuante.
Giurisprudenza: principio di inammissibilità per motivi non specifici (Sez. 2, n. 42046/2019, Boutartour)
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo ripropone pedissequamente argomentazioni già disattese in sede di appello senza svolgere una critica argomentata e specifica alle risultanze di fatto della corte territoriale.
Giurisprudenza: necessità di verifica del lucro per l'attenuante (Sez. 3, n. 20674/2023, Delli Carri)
Sez. 3, n. 20674 del 18/03/2023
Per riconoscere l'attenuante ex art. 62 n. 4 è necessaria una puntuale verifica del lucro o del danno patrimoniale; l'assenza di tali elementi legittima il diniego operato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che si limita a ripetere censure già sviluppate in appello e disattese dalla corte territoriale è molto frequentemente dichiarato inammissibile; è necessario spiegare specificamente perché la valutazione di fatto è illogica, contraddittoria o manifestamente erronea.
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è sufficiente indicare le quantità di stupefacente: il difensore deve fornire o richiedere al giudice di merito una valutazione sul danno patrimoniale effettivo o sul lucro perseguito/conseguito, con dati e argomentazioni circostanziate.
- Il ruolo di "vedetta" può essere ricostruito sulla base di un complesso di elementi comportamentali (es. osservazione, gesti, avvisi al complice) e non solo su un singolo atto verbale; la critica difensiva deve affrontare tutte le circostanze valutate dal giudice.
- L'uso della facoltà di non rispondere può limitare la possibilità di ottenere attenuanti basate su elementi soggettivi o sul minor disvalore patrimoniale se non sono forniti altri elementi probatori in atti.
- In sede di cassazione è più efficace sollevare questioni di diritto o dimostrare violazioni logico-giuridiche della motivazione piuttosto che riproporre ricostruzioni alternative dei fatti già esaminate e motivate dal giudice di merito.
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