Cassazione Civile, Ordinanza n. 35280/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da due creditori, già muniti di titolo giudiziale per un credito derivante da lavori eseguiti su immobili di proprietà della debitrice, per far dichiarare inefficace una compravendita con cui l'unico immobile della debitrice era stato trasferito alla sorella dell'odierna ricorrente; in via subordinata era stata chiesta la simulazione dell'atto. Il tribunale accolse la domanda revocatoria e ritenne, inoltre, che l'acquirente dovesse rendere disponibili i propri beni fino a concorrenza del prezzo del successivo trasferimento. La corte d'appello confermò il rigetto degli appelli. In cassazione l'acquirente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che gli indizi valorizzati dai giudici di merito fossero errati o mal apprezzati: il credito sarebbe sorto prima della sentenza richiamata, il bene sarebbe stato venduto a prezzo di mercato, la convivenza tra le sorelle non sarebbe stata un dato univoco, il secondo trasferimento andava considerato separatamente, e non era necessario che l'atto di vendita spiegasse la giustificazione del diritto di abitazione/usufrutto. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 99 e 101 c.p.c. e ulteriori vizi motivazionali, lamentando che la corte territoriale avesse attribuito rilievo a elementi riferiti anche alla sorella non parte del giudizio e avesse introdotto, a suo dire, una valutazione estranea al perimetro della domanda revocatoria originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non scrutinabili nel merito perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale indiziario e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva motivazione lineare e immune da vizi logici, che le doglianze sul vizio motivazionale non rispettavano i limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e del doppio conforme, e che la seconda censura non colpiva la ratio decidendi, poiché la decisione di merito non aveva posto a base dell'azione revocatoria la posizione della sorella estranea al giudizio ma aveva valorizzato la domanda come modificata e limitata alla posizione della ricorrente. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua l'azione revocatoria ordinaria e i suoi presupposti, la cui sussistenza è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base di elementi indiziari e confermata in cassazione come giudizio di fatto non censurabile nei termini prospettati.
richiama il regime delle presunzioni semplici, utilizzate dal giudice di merito per inferire i presupposti dell'azione revocatoria.
evoca il vizio di motivazione della sentenza, escluso perché la motivazione dell'appello è stata ritenuta esistente e non apparente.
la Corte ribadisce che la censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
il dedotto vizio processuale non è stato ravvisato.
il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio o delle presunzioni.
in caso di doppia conforme sulle questioni di fatto non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base procedurale per la trattazione camerale e la proposta del relatore.
invocato dalla ricorrente per lamentare una violazione del principio della domanda, ma la censura è stata disattesa perché non colpiva la ratio della decisione.
invocato per dedurre violazione del contraddittorio, ma senza incidere sulla motivazione decisiva della sentenza impugnata.
richiamato per ribadire la responsabilità patrimoniale del debitore e il limite dell'esistenza e validità del credito ai fini della tutela del creditore.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2012
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2012
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario o delle risultanze di fatto: la censura deve individuare un vero errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio motivazionale oggi denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre né la sufficienza né la persuasività della motivazione, salvo i casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Quando merito e appello sono conformi nella ricostruzione dei fatti, il ricorrente incontra il limite del doppio conforme e non può dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non nei ristretti casi consentiti.
- L'azione revocatoria ordinaria può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari, valutati nel loro complesso, siano idonei a dimostrare il pregiudizio alle ragioni del creditore e la consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente, ove richiesta.
- Una censura per violazione del principio della domanda o del contraddittorio deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile se attribuisce alla decisione una base argomentativa che il giudice di merito non ha in realtà utilizzato.
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