Cassazione Civile, Ordinanza n. 30128/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 emesso dal comune su terreni del contribuente, ritenuti dall'ente imponibili come aree edificabili in quanto inseriti nel piano regolatore generale. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello del comune. In cassazione il comune ha dedotto un unico motivo articolato: nullità della sentenza e del procedimento per omessa o contraddittoria motivazione su fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e violazione/falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504/1992, in combinato con l'art. 5 del regolamento ICI comunale, sostenendo che i terreni dovevano considerarsi fabbricabili per la loro inclusione nel P.R.G. e, dunque, tassabili sul valore venale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha precisato che il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai limitato al solo "minimo costituzionale" della motivazione, e che nel caso concreto la CTR aveva motivato in modo sufficiente, valorizzando certificazioni e visure storiche dalle quali i terreni risultavano sempre qualificati come "seminativi". Inoltre, il comune non aveva provato in cassazione che i fondi fossero effettivamente inseriti nel P.R.G. come aree edificabili. Ne è derivata l'esclusione della violazione di legge invocata, perché mancava il presupposto fattuale della diversa qualificazione dei terreni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"omessa, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo"
La riformulazione della norma consente il sindacato di legittimità solo per anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il motivo di ricorso per cassazione può denunciare violazione o falsa applicazione di legge; nella specie la censura è stata ritenuta infondata perché mancava la prova del presupposto fattuale richiesto dalla disciplina ICI invocata.
artt. 2 e 5 d.lgs. n. 504/1992
Ai fini ICI l'edificabilità dell'area rileva per la base imponibile e va desunta dalla qualificazione urbanistica del terreno; nel caso concreto non è stata provata la qualificazione come area edificabile.
art. 5 del regolamento ICI del Comune di Latina
Richiamato in combinazione con la disciplina statale, ma non idoneo a fondare l'imposizione in assenza della prova della destinazione edificatoria dei terreni.
art. 12 preleggi
È stato richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici dell'ordinamento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È la base del contributo unificato cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'anomalia motivazionale che integra una violazione costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o completezza della motivazione.
- In tema di ICI, la qualificazione di un terreno come edificabile ai fini della base imponibile richiede la prova della relativa destinazione urbanistica; in mancanza di tale prova, non può ritenersi legittimo l'accertamento fondato sul valore venale come area fabbricabile.
- Quando una parte invoca la tassazione di un'area come fabbricabile, non è sufficiente un richiamo astratto al piano regolatore: occorre dimostrare in concreto l'inserimento del fondo tra le aree edificabili.
- Il giudice di legittimità non può sovrapporre una nuova valutazione del merito alla motivazione della sentenza impugnata se questa supera il controllo del "minimo costituzionale" e si fonda su elementi documentali logicamente apprezzati dal giudice di merito.
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